Clausola di prelazione in favore di non soci
Triveneto · O.A.12 · 9-2020
Atto costitutivo - Modificazioni in generale
Massima
La clausola di prelazione in favore del terzo estraneo (per tale intendendosi sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con i soci; sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o i soci; sia soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto ai soci) è legittima e compatibile con l’ordinamento societario vigente e può essere introdotta nell’atto costitutivo sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori sia durante la vita sociale mediante modifica del contratto sociale con il consenso di tutti i soci, se non sia stato convenuto diversamente (art. 2252 c.c.).
É opportuno precisare nella clausola se il diritto di prelazione vincola anche i soci diversi dal cedente o se il trasferimento conseguente al suo esercizio sia subordinato al loro consenso (unanime o a maggioranza).
Tale clausola può essere rimossa senza il consenso del terzo.
Motivazione
Anche nei contratti di società personali talvolta è presente una clausola di prelazione con la quale si impone al socio che intende alienare la propria partecipazione l’obbligo di offrirla, normalmente a parità di condizioni, ad altri soggetti indicati dalla clausola stessa, usualmente tutti gli altri soci uti singuli, proporzionalmente tra loro.
Senza entrare nel merito di quale sia il significato di una siffatta clausola in assenza di una esplicita deroga alla regola del consenso unanime dettata dall’art. 2252 c.c. e quindi senza valutare se la clausola di prelazione sia o meno compatibile con la scelta di conservare la regola generale secondo cui il contratto è modificabile soltanto con il consenso di tutti i soci, l’orientamento in esame analizza un profilo particolare del vasto tema della prelazione societaria e cioè quello della possibilità di individuare il soggetto preferito nell’acquisto in un terzo estraneo alla compagine sociale il quale a seguito dell’esercizio del diritto così riconosciutogli entra a far parte della società.
Alla questione sembra possibile dare risposta affermativa in quanto il mantenimento dell’omogeneità della compagine sociale, cui normalmente è finalizzata l’introduzione di una clausola di prelazione in favore dei soci appare un interesse disponibile da parte degli stessi soci.
Nelle società di persone, in particolare, ove più spiccato è l’aspetto contrattualistico e nel cui ambito il concetto di modificazione contrattuale è particolarmente ampio rientrandovi oltre agli elementi oggettivi anche quelli di carattere soggettivo costituiti dal mutamento delle persone dei soci e dall’ingresso di nuovi soci, nulla sembra ostare a che i soci - sia in sede di costituzione (all’unanimità), che successivamente in sede di modifica del contratto sociale (all’unanimità o a maggioranza se si è derogata la regola di “default” di cui all’art. 2252 c.c.) - prevedano l’adozione di una clausola per cui, in caso di trasferimento della partecipazione, a parità di condizioni, si individui un soggetto, estraneo all’attuale compagine sociale, che avrà diritto ad esser preferito nell’acquisto delle quote oggetto di alienazione.
In ogni caso non appare necessario, se non nel momento dell’effettivo esercizio del diritto, un consenso del prelazionario né un suo intervento, nemmeno in caso di rimozione della clausola.
L’orientamento in commento invita anche al rispetto delle regole di buona tecnica redazionale evidenziando alcuni aspetti da sviluppare nella eventuale clausola pattizia, in primis l’apposizione di una disposizione contrattuale specifica volta a regolamentare le modificazioni di carattere soggettivo e, pure, la regolamentazione del profilo inerente l’eventuale consenso dei soci quale elemento di efficacia del contratto di cessione nei confronti della società (e degli altri soci).