Clausole statutarie che legittimano l’adozione di delibere di aumenti di capitale in natura a maggioranza
Triveneto · I.G.44 · 9-2012
Atto costitutivo - Modificazioni in generale
Massima
Gli aumenti di capitale in natura possono essere deliberati a maggioranza anche senza una espressa previsione in tal senso dell’atto costitutivo/statuto (vedi orientamento I.G.43).
Tuttavia, qualora la sottoscrizione dell’aumento di capitale in natura non sia offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute, sarà necessario che l’atto costitutivo contenga la specifica previsione che l’aumento di capitale possa essere offerto direttamente a terzi ai sensi dell’art. 2481 bis, comma 1, c.c., fermo il diritto di recesso per i soci non consenzienti.
Perché sia integrata l’ipotesi che un aumento di capitale in natura sia offerto in sottoscrizione a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute è necessario che i medesimi abbiano l’effettiva disponibilità dei beni richiesti in conferimento, ovvero che sia loro offerta, in alternativa alla sottoscrizione in natura, la facoltà di sottoscrizione in danaro.
Motivazione
A differenza di quanto previsto dall’art. 2441, comma 4, c.c., per le società azionarie, nella disciplina della s.r.l. non esiste alcuna disposizione che preveda l’esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale da liberarsi in natura.
Al contrario l’art. 2481 bis, comma 1, c.c., senza operare alcuna distinzione tra gli aumenti di capitale da liberarsi in denaro e quelli da liberarsi in natura, prevede che in tutti i casi spetti ai soci il diritto di sottoscrizione (opzione), salvo che l’atto costitutivo non consenta di offrire quote di nuova emissione a terzi.
Cosa accade dunque nella s.r.l. nel caso di aumenti di capitale da liberarsi in natura? È escluso il diritto di opzione e pertanto non è possibile assumere la delibera se ciò non sia previsto dallo statuto, ovvero deve essere riconosciuto ai soci il diritto di sottoscrizione?
Per rispondere a detti quesiti occorre preliminarmente determinare se il diritto di sottoscrizione sia compatibile con gli aumenti di capitale da liberarsi in natura. Nella disciplina delle società azionarie, come detto, il legislatore sembra escludere tale compatibilità, posto che l’art. 2441, comma 4, c.c. prevede che nel caso siano richiesti conferimenti in natura ai soci non spetti il diritto di sottoscrizione.
In realtà è proprio la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 2441 c.c. che depone per la compatibilità dell’opzione con gli aumenti in natura, posto che se fosse vero il contrario detta previsione non avrebbe alcun significato normativo. Che senso avrebbe escludere per legge un diritto che comunque non sussiste per incompatibilità con il sistema? Sarebbe stato sufficiente dettare la sola disciplina di cautela contenuta nel successivo comma 6 dell’art. 2441 cc. (presentazione ai soci della relazione degli amministratori che illustri le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo, accompagnata dal parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo).
La difficoltà di ammettere il diritto di sottoscrizione nei conferimenti in natura non è dunque giuridica ma pratica, in quanto si tende a ritenere che se la società richiede in conferimento un determinato bene non sarà possibile per nessun altro, al di fuori del proprietario di tale bene, accettare l’offerta di sottoscrizione. Pertanto, salvo ipotesi assolutamente marginali, sarà ben difficile che si verifichino dei casi concreti in cui proprio i soci siano titolari dei beni richiesti in conferimento e che tale proprietà spetti loro nelle esatte proporzioni con le quali partecipano nella società.
Quanto sopra non appare condivisibile, sussistono infatti numerose fattispecie concrete in cui è possibile attribuire ai soci il diritto di sottoscrizione in presenza di un aumento di capitale da liberarsi in natura.
Ciò accade innanzitutto quando i beni richiesti in conferimento siano fungibili (azioni, titoli di stato, obbligazioni, metalli preziosi, ecc.); aumenti di questo tipo sono sempre più frequenti in questo momento di crisi economica, in quanto consentono di ricapitalizzare le società senza costringere i soci a liquidare i propri investimenti in un momento di congiuntura negativa. Accade, poi, negli aumenti di capitale in cui sia richiesto ai soci di conferire le loro azioni o partecipazioni in altre società facenti parte del medesimo gruppo (di regola appartenenti agli stessi soci e nelle stesse proporzioni), al fine di riorganizzare la struttura societaria. Accade, ancora, in quei casi in cui i soci siano proprietari personalmente degli immobili strumentali nei quali la loro società svolge l’attività di impresa e intendono trasferirli a quest’ultima per ricapitalizzarla, ovvero per eliminare artificiosi contratti di comodato, uso o locazione.
Non esiste dunque una incompatibilità assoluta tra diritto di sottoscrizione e conferimenti in natura. È pertanto possibile affermare che laddove il legislatore della s.r.l. non ha previsto l’esclusione del diritto di sottoscrizione tale diritto spetti.
Nelle società i cui statuti non consentono la sottoscrizione degli aumenti di capitale direttamente a terzi, non sarà pertanto possibile deliberare a maggioranza un aumento di capitale in natura da liberarsi con beni che non siano nella disponibilità dei soci nelle giuste proporzioni. Con il consenso di tutti i soci, ovviamente, ciò sarà possibile, anche senza un’espressa previsione in tal senso dello statuto (vedi orientamento I.G.5).
Per ampliare le possibilità di rispettare la regola del diritto di sottoscrizione nel caso in cui lo statuto non vi deroghi e non tutti i soci siano titolari dei beni in natura richiesti in conferimento, si ritiene legittimo adottare delibere che attribuiscono a tutti i soci indistintamente, in alternativa alla sottoscrizione in natura, la facoltà di sottoscrizione in danaro (vedi orientamento I.G.45).