Coamministrazione a maggioranza affidata anche a non soci
Triveneto · I.C.14 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Funzionamento del consiglio di amministrazione
Massima
È ammissibile una clausola statutaria con la quale si preveda che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza anche nell’ipotesi in cui pure si preveda che gli amministratori possano essere non soci ovvero in concreto non tutti i soci siano amministratori. In tal caso la maggioranza deve essere calcolata per teste.
È tuttavia in facoltà dell’autonomia statutaria riservare categorie di atti di gestione alla competenza delle decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 2479 c.c., per le quali invece la maggioranza è calcolata in funzione della partecipazione al capitale.
Norme collegate
Art. 2475