Coamministrazione a maggioranza affidata esclusivamente a soci
Triveneto · I.C.13 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Funzionamento del consiglio di amministrazione
Massima
Qualora l’atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteralmente indicato dall’art. 2258 c.c.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali.
Norme collegate
Art. 2475