Coamministrazione e decisioni da adottare in forma collegiale
Triveneto · I.C.8 · 9-2004
Massima
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, ovvero congiuntamente all’unanimità o anche a maggioranza, richiede comunque che, nelle materie di cui all’art. 2475, ultimo comma, c.c., l’adozione delle decisioni degli amministratori avvenga in forma collegiale.
Norme collegate
Art. 2475