Codice del Terzo Settore - Onlus - adeguamento statutario - regime transitorio

Campania · 36 · 11-2019

Discipline transitorie - Regime intertemporale

Massima

«Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore […] le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus» continueranno ad applicarsi solo per le ONLUS che adeguano i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro la data del 30 giugno 2020 (cfr combinato disposto art. 101, comma 2, art. 104, commi 1 e 2 CTS, art. 5-sexies D.L. n. 148/2017 e art. 43, comma 4- bis D.L. 34/2019).

Motivazione

L’art. 101 co. 2 richiamato prevede quindi che gli adeguamenti al CTS, finalizzati in generale all’iscrizione nel relativo registro (allorchè verrà istituito) e alla conseguente assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), producono taluni particolari e ulteriori effetti se deliberati entro il termine del 30 giugno 2020 come sopra prorogato. Tali effetti riguardano «le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale», le quali norme, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continueranno ad essere applicate agli enti già iscritti nei predetti Registri Onlus, ODV e APS purché gli stessi adeguino i propri statuti alle disposizioni del CTS entro il suddetto termine del 30 giugno 2020. In altri termini quindi, per ONLUS, ODV e APS, l’adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni del CTS entro il 30 giugno 2020 è condizione necessaria affinché il regime normativo di favore vigente per tali soggetti possa continuare ad essere applicato fino alla sua definitiva abrogazione che conseguirà alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Si tratta di effetti di grande rilievo sostanziale poiché incidono sul regime normativo e fiscale dei suddetti enti nel corrente periodo transitorio di durata ancora incerta, non essendo nota la data d’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, pertanto, anche sotto tale aspetto, il tema dell’esatta individuazione delle corrette modalità di adozione delle decisioni di adeguamento si presenta senz’altro delicato. In particolare, per le ONLUS le “ norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione” nei relativi registri rimarranno in vigore, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo Settore (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico) e fino a quel momento, secondo i principi sopra esposti, tali norme continueranno ad applicarsi solo per le ONLUS che si saranno adeguate alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro la suddetta data del 30 giugno 2020 (nota1: cfr l’interpretazione autentica data all’articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell’articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017). Tenuto conto di tale modulazione temporale, l’Agenzia delle Entrate in occasione dell’appuntamento con il “Telefisco” del febbraio 2018 ha sostenuto che gli adeguamenti che le ONLUS devono apportare al proprio statuto entro il termine del 30 giugno 2020 per continuare ad applicare nel periodo transitorio la disciplina attualmente vigente, potranno essere adottati anche facendo decorrere l’efficacia delle modifiche statutarie a partire dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dalla correlativa definitiva abrogazione della normativa ONLUS. Secondo tale orientamento, pertanto, per protrarre l’applicazione del vigente regime di settore è sufficiente che le ONLUS adeguino i propri statuti al CTS entro la data del 30 giugno 2020, anche prevedendo un’efficacia delle modifiche differita al momento nel quale il regime stesso verrà definitivamente abrogato. Tale soluzione si pone come possibile alternativa alla scelta di deliberare gli adeguamenti con efficacia immediata e presenta l’indubbio vantaggio per le ONLUS di variare il proprio assetto statutario, adeguandolo al CTS, solo nel momento in cui sarà operativo il regime introdotto dal Codice, mantenendo quindi immutato il consolidato statuto vigente durante tutta la lunga ed incerta fase di attuazione della nuova normativa. Per gli enti che adotteranno la scelta delineata dalla AE, infatti: lo statuto originario rimarrà fermo fino all’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale del CTS e alla correlata definitiva abrogazione della normativa ONLUS; fino a tale momento, ex art. 101 co.2 cit., continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri Onlus; successivamente, diventato operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modifiche statutarie di adeguamento al CTS deliberate saranno efficaci e l’ente potrà quindi assumere la qualifica di ETS richiedendo l’iscrizione nello stesso registro. Concentrando l’attenzione sugli enti iscritti nel registro delle persone giuridiche, occorre tuttavia ricordare che per tali enti le modifiche statutarie in generale devono essere approvate ex art. 2 D.P.R. 361/2000 con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica e tale approvazione è di competenza statale o regionale secondo i criteri fissati dagli art. 5 e 7 dello stesso D.P.R. Per gli enti riconosciuti che rivestono la qualifica di ONLUS, quindi, nel caso in cui la delibera di adeguamento al CTS sia stata sottoposta ad efficacia differita secondo le indicazioni della A.E., il problema che si pone è quello di stabilire in quale momento tale delibera dovrà essere depositata per l’approvazione amministrativa ex art. 2 D.P.R. 361/2000 cit. e per la conseguente iscrizione nel registro delle persone giuridiche ex art. 4 II co. D.P.R. cit. A tale riguardo preliminarmente va chiarito che non essendo previsto un obbligo del notaio di provvedere al deposito degli atti sottoposti all’approvazione amministrativa prescritta dal D.P.R. 361/2000, il problema prospettato può assumere una rilevanza notarile solo nell’ambito dell’attività di consulenza svolta relativamente agli adeguamenti al CTS. Sul tema l’orientamento qui sostenuto è nel senso che per le ONLUS iscritte nel registro delle persone giuridiche, nel caso prospettato nella prassi amministrativa sopra indicata e cioè quando la delibera di modifica statutaria sia stata adottata ai fini dell’adeguamento al CTS con efficacia differita alla definitiva abrogazione della normativa ONLUS, l’approvazione regionale o statale ex art. 2 D.P.R. 361/2000 dovrà essere richiesta dopo il termine iniziale dal quale le modifiche statutarie deliberate diventeranno definitivamente efficaci. La soluzione proposta appare sostenuta da una pluralità di argomenti. Innanzitutto sotto un profilo generale e sistematico l’approvazione consiste in un provvedimento amministrativo adottato nell’esercizio di una funzione di controllo con la quale la P.A., una volta valutata la legittimità e/o l’opportunità di un atto, esprime un giudizio favorevole cui consegue che l’atto approvato sarà in grado di produrre tutti i suoi effetti. Ciò implica quindi che gli effetti dell’atto da approvare devono essere sospesi solo in attesa del giudizio favorevole dell’autorità controllante e non possano essere sottoposti a ulteriori condizioni o termini, in quanto altrimenti il controllo stesso sarebbe inattuale e quindi privo di una reale ragione sostanziale. Nel nostro caso quindi se l’efficacia della delibera di modifica statutaria è stata differita alla definitiva abrogazione della normativa ONLUS ex art. 104, comma 2, del CTS, solo dopo questo momento l’atto da approvare sarà strutturalmente perfetto, completo in tutte le sue parti e quindi idoneo ad essere sottoposto all’approvazione amministrativa. Sotto il profilo logico, inoltre, il quadro normativo generale e/o l’assetto particolare dell’ente in questione (si pensi ad esempio al profilo patrimoniale) potrebbero variare nel tempo, sicché il potere amministrativo di controllo può compiutamente esplicarsi solo nel momento a partire dal quale l’ente ha autonomamente ritenuto far decorrere l’efficacia delle modifiche statutarie deliberate. Ed invero va considerato che, quando le modifiche statutarie diventeranno efficaci e la relativa delibera di adeguamento al CTS verrà depositata per l’approvazione regionale o statale ex art. 2 D.P.R. 361/2000, dovrà comunque tenersi conto anche della normativa di attuazione che prevedibilmente sarà emanata sia per il coordinamento tra l’attuale registro delle persone giuridiche e il registro del terzo settore (che allora sarà diventato operativo) sia per il caso di eventuale trasmigrazione dall’uno all’altro registro.

Note Bibliografiche

[1] Cfr l’interpretazione autentica data all’articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell’articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017.