Collegialità obbligatoria dell’organo di liquidazione pluripersonale
Triveneto · J.A.16 · 9-2010
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
La disciplina della liquidazione contenuta negli artt. 2484 e ss. c.c. integra un modello unitario, applicabile indistintamente e globalmente a tutte le società di capitali.
A ciò consegue l’inderogabilità, anche con riferimento alle srl, della previsione contenuta nell’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c., che consente all’assemblea, ovvero ad una specifica clausola statutaria, di determinare le regole di funzionamento del collegio (in caso di pluralità di liquidatori) ma non anche l’istituzione di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale.
Motivazione
La novella del diritto societario ha attuato in maniera sufficientemente organica, per tutti i modelli di società di capitali, un importante principio, quello in base al quale ai soci non possono essere attribuiti poteri di amministrazione esclusivi, vincolanti per l’organo amministrativo.
In particolare:
- nelle società azionarie è stato previsto che i soci non possono adottare decisioni di amministrazione, ma solo autorizzare l’organo gestorio al compimento di determinati atti, ferma in ogni caso l’assunzione della decisione anche da parte degli amministratori e la loro responsabilità per quanto posto in essere (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.);
- nelle srl è stato invece consentito ai soci di adottare direttamente decisioni di amministrazione (oltre che autorizzazioni), ma tale facoltà è stata accompagnata dalla previsione della responsabilità solidale degli amministratori con i soci per l’attuazione delle decisioni da questi ultimi assunte, in tal modo chiarendo che gli amministratori non possono essere in alcun modo vincolati al compimento dell’atto deciso dai soci, poiché nel caso contrario non sarebbe possibile attribuirgli alcuna responsabilità (art. 2476, comma 7, c.c.).
Il principio della responsabilità inalienabile dell’organo amministrativo nella gestione dell’impresa (previsto per le società azionarie dall’art. 4, comma 8, lett. c, della legge delega – legge n. 366/2001 – ed esteso alla srl in virtù del potere attribuito al legislatore delegato dall’art. 3 della medesima legge) è stato introdotto nell’ordinamento per contrastare la prassi diffusa anteriormente alla riforma di far adottare le decisioni potenzialmente dannose dall’assemblea dei soci anziché dall’organo amministrativo.
In tal modo si otteneva un’esenzione assoluta di responsabilità, degli amministratori perché non avevano deciso alcunché, dei soci perché limitatamente responsabili per definizione.
Il modello di gestione/controllo che si è delineato con la riforma, per tutte le società di capitali, è dunque quello che inibisce ai soci di imporre agli amministratori decisioni di gestione al fine di renderli irresponsabili.
Tale modello non è stato confermato nella fase di liquidazione.
Il legislatore della riforma ha previsto che ai liquidatori spettino esclusivamente i poteri loro attribuiti dai soci in sede di nomina (art. 2487, comma 1, lett. c, c.c.).
Ha inoltre consentito ai soci di prevedere, in maniera vincolante per i liquidatori, «i criteri in base ai quali devono svolgere la liquidazione, con particolare riguardo alla gestione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo».
Il rapporto di gestione/controllo definito dalla legge nella fase di liquidazione delle società di capitali è dunque basato su un dualismo liquidatori/soci (vedi relazione alla legge di riforma del diritto societario), diverso da quello previsto nella fase di normale operatività dai vari sistemi di governance.
Ciò ha reso incompatibile con la fase di liquidazione l’istituzione di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale.
Se infatti i co-liquidatori fossero investiti di poteri disgiunti si attuerebbe un modello di gestione/controllo basato sul diritto di ogni singolo liquidatore di opporsi all’altrui gestione, in contrasto con quanto voluto dal legislatore.
L’art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. attribuisce, infatti, solo ai soci la facoltà di limitare i poteri dei liquidatori e non anche a questi ultimi reciprocamente.
In ipotesi di co-liquidazione, sarebbe poi impossibile individuare le regole di sana e prudente “amministrazione”, di diligenza e di coerenza che dovrebbero essere adottate da ogni liquidatore per esercitare il diritto di opposizione in modo tale da rendersi esente da censure.
O l’atto posto in essere da un singolo liquidatore è coerente con quanto previsto dai soci, e dunque sarà inopponibile dagli altri liquidatori, ovvero sarà difforme e dunque censurabile dai soci piuttosto che dagli altri co-liquidatori.
Ai liquidatori che non hanno assunto la decisione non spetterebbe dunque, in nessuna ipotesi, un reale potere autonomo rispetto a quello di controllo dei soci.
Se al contrario, i co-liquidatori fossero investiti di poteri congiunti gli stessi finirebbero per operare come un organo collegiale cui si imponga la regola dell’unanimità per ogni singola decisione.
Anche in tale ipotesi si verificherebbe, dunque, una distonia con il sistema e, comunque, a ben vedere, non si attuerebbe una vera deroga al principio della collegialità, posto che le decisioni sarebbero pur sempre condivise da tutti i liquidatori.
Ecco dunque che appare coerente la scelta del legislatore di prevedere espressamente nell’art. 2487, comma 1, lett. a), c.c. che ai soci spetti esclusivamente il potere di determinare le regole di funzionamento del “collegio”, nel caso di nomina di pluralità di liquidatori, e non anche quello di non istituirlo.
Nonostante il tenore apparentemente chiaro di tale norma, almeno dal punto di vista del principio generale, alcuni commentatori della riforma hanno ritenuto di poter consentire, nelle sole srl, la nomina di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale, poiché tale forma di amministrazione è prevista, in detto modello societario, nella fase di ordinaria operatività.
La suddetta opinione non appare condivisibile.
Il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 delle preleggi solo per colmare una lacuna normativa e non per derogare ad una disciplina espressa.
Si ricorda infatti che le disposizioni sulla liquidazione delle società di capitali costituiscono un corpo unitario, volto ad imporre un’unica disciplina per tutti i modelli di società capitalistiche.
Non è dunque concettualmente possibile individuare in tale corpo unitario una lacuna normativa riferibile al solo modello srl.
Neanche il disposto dell’art. 2488 c.c. può essere invocato per sostenere la possibilità di nominare nella srl più liquidatori che operino non collegialmente, poiché gli “organi amministrativi” individuati in detta disposizione non possono essere confusi con gli “organi liquidativi” di cui all’art. 2487 c.c., anche se entrambi compiono attività gestorie.
È infatti pacificamente riconosciuto che la disposizione di cui all’art. 2488 c.c. è volta a chiarire che durante la fase di liquidazione si continuano ad applicare agli organi sociali in carica le loro regole organizzative ordinarie, non anche ad applicare agli organi della liquidazione lo statuto delle società normalmente operanti.
La disposizione di cui all’art. 2488 c.c. è opportunamente dettata anche con riferimento agli amministratori, poiché è ben possibile che gli stessi rimangano in carica per un certo periodo anche durante la fase di liquidazione (si pensi all’ipotesi dell’incapacità dei soci di raggiungere un accordo sulla nomina dei liquidatori).
L’art. 2488 c.c. prevede comunque che le disposizioni sugli amministratori si applicano durante la liquidazione “in quanto compatibili”.
Quindi, anche ritenendo che l’organo di liquidazione sia assimilabile all’organo amministrativo ai sensi del suddetto art. 2488 c.c., si dovrebbero ritenere comunque non applicabili ai liquidatori le disposizioni sulla co-amministrazione in quanto incompatibili con il diverso modello unitario di gestione/controllo voluto dal legislatore durante la fase di liquidazione di tutte le società di capitali.