Competenza a deliberare il concordato nelle società di capitali in liquidazione

Triveneto · P.A.9 · 9-2009

Procedure concorsuali - Concordato

Massima

Nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché di società cooperative, in liquidazione, la competenza a deliberare la proposta e le condizioni della domanda di concordato spetta all’organo di liquidazione, sempre che l’atto costitutivo o la delibera di nomina dei liquidatori non abbiano disposto diversamente.

La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 152 legge fall., che attribuisce tale competenza agli “amministratori”, deve infatti essere interpretata come norma attributiva della competenza all’organo gestorio, quale esso sia, in luogo dell’assemblea dei soci.

Motivazione

Vedi sub P.A.3

Norme collegate

Art. 152 LF

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