Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative

Triveneto · L.F.1 · 9-2009

Fusione e scissione - Fusione e scissione di società cooperative

Massima

Nel caso di fusione o scissione di cooperative l’esperto o gli esperti che devono redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c. sono scelti tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2409 bis c.c.

Se la società incorporante, o una di quelle risultanti dalla fusione o scissione, sia una società cooperativa alla quale si applichino le norme delle s.p.a., l’esperto o gli esperti devono essere designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Trova infatti piena applicazione, anche in materia di fusione o scissione, il richiamo operato dall’art. 2519 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Norme collegate

Art. 2501-sexiesArt. 2519

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