Composizione del Consiglio di gestione nelle società cooperative per azioni con sistema dualistico
Firenze · 64 · 2016
Amministrazione e rappresentanza - Composizione
Massima
Nelle società cooperativa rette dalla disciplina della società per azioni che abbiano adottato il sistema dualistico non trova applicazione il limite stabilito all’art. 2542 comma 2 c.c., ai sensi del quale «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche». Lo statuto della società cooperativa per azioni che abbia adottato il sistema dualistico può pertanto prevedere che il consiglio di gestione sia composto, anche per intero, da soggetti diversi dai soci cooperatori.
Motivazione
L’art. 2542 c.c. rubricato «Consiglio di amministrazione» sancisce disposizioni e limiti relativi alla composizione di tale organo stabilendo al comma 2 che «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche». La ratio a fondamento della disposizione è da reperire nel bilanciamento tra due esigenze: i) garantire il carattere manageriale dell’organo, che porta la cooperativa ad aprirsi all’esterno dal momento che non sempre i soci amministratori hanno le capacità tecniche per svolgere ruoli gestori; ii) promuovere la partecipazione attiva dei soci, elemento tipico della struttura mutualistica. La norma è espressione di tale bilanciamento: il consiglio di amministrazione si apre alla partecipazione di componenti esterni fermo l’obbligo di scegliere la maggioranza degli amministratori tra i soci cooperatori (o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche) così coniugando la conservazione del controllo sulla gestione in capo ai soci cooperatori con le ragioni di efficienza.
Ciò rilevato, le argomentazioni a sostegno della Massima sono di diverso tenore. La prima è di carattere letterale: la norma (art. 2542 c.c.) si rivolge – ed è chiara la rubrica al riguardo – all’organo amministrativo proprio del sistema di governance tradizionale. Altre sono le disposizioni che trovano applicazione nel sistema dualistico, precisamente quelle contenute nell’art. 2544 c.c. rubricato «sistemi di amministrazione». Sempre in un’ottica formale, occorre dare conto dell’assenza di un rinvio alla norma de qua da parte della disciplina dettata per il consiglio di gestione. In mancanza di richiamo all’art. 2542 trova applicazione, per il tramite dell’art. 2519 comma 2 c.c., la disciplina della s.p.a. in quanto compatibile. Nel cui ambito non si ritrova alcun limite in ordine alla composizione qualitativa del Consiglio di gestione, tutt’altro: l’art. 2409 novies comma 2 c.c. stabilisce che tale organo sia «costituito di un numero di componenti anche non soci non inferiore a due».
Oltre al dato letterale, argomentazione decisiva che muove nel senso della non applicabilità dell’art. 2542 comma 2 c.c. al consiglio di gestione poggia sulla peculiarità del sistema dualistico e dunque sull’esigenza, acutamente evidenziata in dottrina, di verificare la tenuta della disposizione all’interno di tale sistema di amministrazione e controllo (nota 1: V. Cariello, Il sistema dualistico, vol. I, in Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo (a cura di) V. Cariello e N. Abriani, Torino, 2012). L’art. 2542 comma 2, nell’imporre la scelta della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo fra i soci cooperatori, opportunamente si riferisce al modello tradizionale ove l’assemblea dei soci è sostanzialmente priva di poteri di intervento e/o indirizzo sul Consiglio di amministrazione, ed il collegio sindacale, se nominato, svolge esclusivamente un controllo di legittimità.
L’esigenza di promuovere la partecipazione dei soci cooperatori presidiando l’organo gestionale che, nel modello di governance tradizionale, trova espressione nell’art. 2542 comma 2 c.c. e nel corrispondente limite circa la composizione qualitativa dell’organo, è diversamente garantita nel modello dualistico. La questione deve pertanto essere impostata muovendo dalle specificità del modello della cooperativa a sistema dualistico caratterizzato da precisi limiti alla composizione soggettiva dell’organo di indirizzo e di alta amministrazione (il consiglio di sorveglianza), anziché dell’organo direttoriale - amministrativo - esecutivo (il consiglio di gestione). La maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 2544 c.c. deve essere composta da soci cooperatori, salvo il caso in cui il diritto di nomina sia attribuito anche a possessori di strumenti finanziari.
Oltre alla composizione qualitativa, le funzioni del consiglio di sorveglianza nonché la dialettica fra tale organo e il consiglio di gestione confermano quanto sopra. Giova infatti ricordare che il consiglio di sorveglianza, che – come detto – è composto in maggioranza da componenti scelti fra i soci cooperatori, è titolare di poteri originari di alta amministrazione (nomina e revoca degli amministratori, approvazione del bilancio) e può svolgere anche la funzione di indirizzo strategico dell’impresa ex art. 2409 terdecies f bis). Non solo. I suoi componenti possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, consentendo così quel raccordo, promozione e, per questa via, verifica da parte dei soci sull’andamento gestionale (nota 2: V. Cariello, Il sistema dualistico, vol. I).
Sarebbe pertanto irragionevole, oltre che infondato da un punto di vista letterale, estendere una norma di diverso e restrittivo tenore sancita per il consiglio di amministrazione quale l’art. 2542 comma 2 c.c. al consiglio di gestione, stante la specifica disciplina dettata per il modello dualistico. L’assenza di prescrizioni in ordine alla composizione del consiglio di gestione è ben lungi dall’essere una lacuna da colmare mediante l’applicazione, analogica o diretta, dell’art. 2542 secondo comma c.c. trattandosi, per quanto argomentato, di una precisa e motivata opzione fondata sulle peculiarità del modello dualistico quali in particolare risultano dalla composizione qualitativa, dalle funzioni del consiglio di sorveglianza e dalla dialettica con il consiglio di gestione.