Composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p.
Triveneto · Q.A.11 · 9-2013
Amministrazione e rappresentanza - Requisiti
Massima
In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p.
Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.
Motivazione
Considerato che l’art. 10 comma 4 lett. b) della legge n. 183/2011 ritiene che l’assetto proprietario che garantisce ai soci professionisti la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci sia criterio adeguato di contemperamento con l’esercizio in forma societaria degli interessi pubblicistici sottesi alla singola professione ordinistica esercitata in tale forma (v. Orientamento Q.A.9), in linea con l’orientamento dottrinale prevalente si è ritenuto che da tale normativa non si possa dedurre una riserva ai soci professionisti, o alla maggioranza degli stessi, nell’assunzione dell’ufficio gestorio.
Nonostante il contrasto con il precedente normativo in tema di società di revisione (art. 2 D.Lgs. n. 39/2010), disciplina che richiede che anche la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo siano soci “professionisti”, alla luce del dettato normativo si è ritenuto che non vi siano limitazioni alla composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p., se non individuabili all’interno delle singole discipline dei tipi adottabili.
Infatti, il problema del ruolo gerarchico di amministratori non professionisti rispetto agli esecutori professionisti dell’opera intellettuale – che potrebbe minare la fondamentale autonomia del professionista, sancita anche dall’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 137/2012, per il quale l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico – può essere attenuato intervenendo sui rispettivi poteri e doveri nella determinazione delle modalità dello svolgimento della dialettica fra i medesimi. Tuttavia rimangono importanti dubbi circa la potenziale incompatibilità tra l’autonomia del professionista e il potere di direzione dell’amministratore non professionista. In tal senso l’art. 12 del Regolamento STP tenta un contemperamento di tale problematica prevedendo una responsabilità disciplinare della società con il socio professionista esecutore, anche se iscritto ad ordine diverso della società stessa (in caso di multidisciplinarietà), ove la violazione deontologica commessa dal socio professionista sia ricollegabile a direttive impartite dalla società.
Rimane, inoltre, privo di tutela il segreto professionale del professionista nei confronti degli amministratori non professionisti, in quanto il comma 7 dell’art. 10 legge n. 183/2011 consente al socio professionista di opporre il segreto professionale solo agli altri soci e non all’organo amministrativo.
Nonostante i dubbi, il dato normativo non consente in alcun modo all’interprete di dedurre dalla normativa positiva in tema di assetti proprietari, limitazioni nella composizione dell’organo amministrativo della s.t.p.