Comunicazione del termine di sottoscrivibilità degli aumenti di capitale

Triveneto · I.G.2 · 9-2004

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

L’art. 2481 bis, comma 2, c.c., pone a carico della società l’obbligo di comunicazione del termine entro il quale il socio può sottoscrivere l’aumento di capitale.

La comunicazione può essere data o mediante invio di avviso al domicilio del socio, quale risultante dal libro soci, o direttamente ai soci in assemblea, qualora alla stessa partecipino tutti i soci della società.

Non è consentito, nemmeno a mezzo di previsione statutaria, sostituire la comunicazione ai soci con altre forme di pubblicità quali l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o la trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci.

Norme collegate

Art. 2481-bis