Conflitto di interessi degli amministratori
Triveneto · I.C.21 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Poteri
Massima
Il conflitto di interessi di cui all’art. 2475 ter c.c., attiene all’esercizio del potere di amministrazione e non a quello eventuale di rappresentanza, pertanto un amministratore che ha la rappresentanza della società può validamente rappresentare la medesima nell’attuazione di una decisione di amministrazione con la quale sia in conflitto se non ha concorso alla sua formazione o se il suo voto non è stato determinante. In tal caso è opportuno che la delibera contenga anche l’autorizzazione a contrarre con se stesso.
Norme collegate
Art. 2475-ter