Congruità del rapporto di cambio nella scissione o fusione negativa a valori correnti
Triveneto · L.E.19 · 10-2023
Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione
Massima
Nell’orientamento L.E.18 si sono ritenute ammissibili la scissione e la fusione realmente negative a condizione, tra l’altro, che sia possibile determinare un rapporto di cambio congruo ovvero che non sia necessario determinare alcun rapporto di cambio perché si tratta di operazioni semplificate.
È di regola possibile determinare un rapporto di cambio congruo nell’ipotesi in cui tutte le società che partecipano all’operazione abbiano anteriormente ad essa un patrimonio negativo a valori correnti poiché in tal caso non dovrebbero sussistere impedimenti ad individuare le proporzioni partecipative nelle società risultanti che garantiscano la conservazione in capo a ciascun dei loro soci dei valori nulli (nel caso siano coinvolte società con limitazione di responsabilità) o negativi (nel caso siano coinvolte società con soci illimitatamente responsabili) che consentano di conservare il valore, anche prospettico, delle loro partecipazioni.
Viceversa non è di regola possibile determinare un rapporto di cambio congruo quando la società che riceve il patrimonio negativo a valori correnti abbia in precedenza un patrimonio realmente positivo poiché in tal caso le partecipazioni dei sui soci perderanno irrimediabilmente di valore qualunque sia il rapporto di cambio, anche nell’ipotesi estrema (per chi la ritiene ammissibile) in cui non si proceda con alcun concambio, ossia non si attribuiscano quote ai soci della scissa/incorporata e si conservino le proporzioni partecipative dei vecchi soci della incorporante/beneficiaria.
Sussiste tuttavia un’ipotesi eccezionale nella quale è possibile determinare un rapporto di cambio congruo in presenza di una società realmente positiva che riceve un patrimonio negativo a valori correnti, si tratta dell’operazione di fusione o scissione che genera un “plusvalore da aggregazione”, ossia un incremento del valore dei beni assegnati conseguente alla riorganizzazione societaria di entità tale da renderlo positivo.
Anche in queste operazioni, come in quelle ordinarie, l’iscrizione nel bilancio della beneficiaria degli elementi attivi e passivi oggetto di assegnazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c, pertanto, quando siano coinvolte società tutte negative il concambio sarà normalmente soddisfatto mediante ridistribuzione delle partecipazioni della beneficiaria/incorporante non sussistendo la possibilità di eseguire aumenti di capitale, mentre nel caso di società positiva che riceve un patrimonio negativo che diviene positivo per effetto del “plusvalore da aggregazione” il concambio potrà essere soddisfatto anche mediante l’emissione di nuove partecipazioni coperte con le riserve residue della beneficiaria o con l’eventuale emersione di un disavanzo da concambio anche se, nell’ipotesi di assegnazione di un patrimonio realmente negativo, difficilmente sussisteranno elementi dell’attivo cui imputarlo nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6) dell’art. 2426 c.c.
Motivazione
Vedi sub L.E.17 e L.E.18