Conseguenze della mancata od omessa nomina del collegio sindacale obbligatorio
Triveneto · I.D.10 · 9-2011
Controllo gestionale e contabile - Collegio sindacale e sindaco unico
Massima
Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).
Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro.
La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell’assemblea e non al notaio verbalizzante, salvo nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria per la sussistenza di un capitale sociale superiore al minimo delle spa.
Motivazione
La disciplina contenuta nel comma 6 dell’art. 2477 c.c. non garantisce di per sé che si addivenga alla nomina del collegio sindacale nell’ipotesi in cui ciò diventi obbligatorio nel corso della vita della società.
Tale disposizione consente infatti di richiedere la nomina giudiziale dell’organo di controllo in caso di inerzia dei soci, ma non contempla nessun meccanismo di attivazione automatica in mancanza di “soggetti interessati” a richiedere detta nomina.
E’ dunque possibile, come non di rado accadeva prima della novella, che continuino ad operare s.r.l. prive del collegio sindacale obbligatorio.
Nessuna norma disciplina tale ipotesi.
Quello che appare certo è che la società non si troverà in liquidazione per il solo fatto di essere priva del collegio sindacale.
La mancata nomina dell’organo di controllo non è infatti contemplata tra la cause di scioglimento enumerate dall’art. 2484 c.c., e anche nell’ipotesi che la stessa dipendesse da un’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, lo stato di liquidazione si produrrebbe solo nel caso in cui gli amministratori procedano all’iscrizione nel registro delle imprese dell’accertamento di tale causa di scioglimento (ex artt. 2484, comma 3, e 2485, comma 1, c.c.).
La mancanza dei sindaci, del resto, non è neanche contemplata dall’art. 2332 c.c. tra le cause di nullità della società.
Si può quindi affermare che la carenza del collegio sindacale obbligatorio opera prevalentemente sul piano delle responsabilità e non anche su quello della operatività.
Tuttavia esistono alcune disposizioni che impongono il necessario concorso del collegio sindacale nell’adozione di determinate delibere.
Si pensi alla relazione dei sindaci al bilancio (art. 2429 c.c., richiamato dall’art. 2478 bis c.c.) o alle loro osservazioni sulla relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite (art. 2482 bis, comma 2, c.c.).
In tutte queste ipotesi il concorso del collegio sindacale è elemento essenziale del procedimento decisorio, la sua patologica assenza comporta dunque un vizio di legittimità.
Non sarà dunque possibile in queste ipotesi adottare delibere aventi piena efficacia legale.
Per quanto riguarda il potere di accertamento della mancata nomina del collegio sindacale obbligatorio, in relazione alla piena legittimazione di un’assemblea a deliberare su argomenti che richiedono il concorso dell’organo di controllo, lo stesso non può che competere al presidente dell’assemblea ai sensi dell’art. 2479 bis, comma 4, c.c.
Anche, e soprattutto, perché quasi tutte le cause che rendono obbligatoria tale nomina presuppongono un’analisi tecnica del bilancio o di altri elementi economici endosocietari (si pensi al numero dei dipendenti occupati mediamente nel corso dell’esercizio).
Tale regola, essendo l’applicazione di una norma di legge che prescinde dalle forme di verbalizzazione, trova applicazione anche nell’ipotesi che il verbale dell’assemblea sia redatto dal notaio. Tuttavia, nel solo caso in cui la nomina obbligatoria del collegio sindacale dipenda dall’entità del capitale sociale (unico elemento che deve necessariamente risultare in ogni atto societario), l’accertamento della sua mancanza compete anche al notaio nell’ambito del sindacato di legittimità previsto dall’art. 2436 c.c.