Consiglio di amministrazione e voto per corrispondenza
Triveneto · H.C.8 · 9-2005
Amministrazione e rappresentanza - Deliberazioni
Massima
Non è ammissibile il voto per corrispondenza nel Consiglio di Amministrazione di società per azioni. Infatti, il voto per corrispondenza costituisce una deroga “eccezionale” al metodo collegiale, che può essere ammesso solo in presenza di espressa disposizione normativa. Ma per il Consiglio di Amministrazione non esiste una norma analoga a quella (art. 2370, comma 3, c.c.) dettata per le assemblee. Anzi mentre l’art. 2370, comma 3, c.c. per le assemblee prevede congiuntamente sia l’intervento con mezzi di telecomunicazione che il voto per corrispondenza l’art. 2388 comma 1 c.c. prevede solamente l’intervento con mezzi di telecomunicazione.
Né si può affermare che ciò che vale per le assemblee possa valere anche per il Consiglio di Amministrazione posto che per l’assemblea è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2372) mentre ciò è espressamente escluso per il Consiglio di Amministrazione (art. 2388, comma 3, c.c.).