Consiglio di gestione - durata della carica - limite legale massimo - ammissibilità di mandati con termine più breve
Triveneto · H.D.9 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Cessazione
Massima
Deve ritenersi che l’art. 2409-novies, comma 4, c.c., determinando il limite massimo di durata in carica dei consiglieri di gestione, non impedisca di fissare la durata del mandato in un periodo di tempo inferiore ai tre esercizi.
In tal senso depone non solo la lettera dell’art. 2409-novies c.c. (che parla di periodo non superiore a tre esercizi) ma altresì la mancanza, nel caso del consiglio di gestione, di quella giustificazione sulla quale tipicamente si fonda la tesi della inderogabilità della durata di altri organi (quali ad esempio del collegio sindacale): l’esigenza di non condizionare la lunghezza dell’incarico al grado di “asservimento” dei controlli nei confronti di coloro i quali esercitano il potere di direzione nell’impresa.