Consiglio di gestione - nomina dei componenti - imperatività della normativa
Triveneto · H.D.3 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Nomina
Massima
È da ritenersi illegittima una clausola statutaria che attribuisca la nomina dei consiglieri di gestione all’assemblea. La competenza, tanto in materia di nomina (e revoca) dei gestori quanto di determinazione del loro compenso, è rimessa in via di principio (restando salve le eccezioni poste dallo stesso art. 2409 novies, comma 3, c.c. riguardanti la prima nomina e quelle stabilite in virtù degli artt. 2351, 2449 e 2450 c.c.) al consiglio di sorveglianza. Solo per la determinazione del compenso è possibile derogare alla suddetta regola generale, attribuendo il relativo potere all’assemblea ai sensi dell’art. 2409 terdecies lett. a), c.c.