Consiglio di gestione - sostituzione - termine di scadenza dei sostituti - autonomia statutaria

Triveneto · H.D.12 · 9-2006

Amministrazione e rappresentanza - Cessazione

Massima

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. In tal caso il componente così nominato scadrà insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina, dovendosi ritenere applicabile in tal senso il principio generale desumibile dall’art. 2386, comma 3, c.c., anche se non richiamato dall’art. 2409-undecies c.c.

Norme collegate

Art. 2409-noviesArt. 2409-undeciesArt. 2386

Massime collegate (2)