Contenuto minimo della clausola che ammette l’emissione di titoli di debito

Triveneto · I.J.1 · 9-2004

Altre forme di partecipazione - Titoli di debito

Massima

La previsione dell’atto costitutivo che autorizza una s.r.l. ad emettere titoli di debito ex art. 2483 c.c. deve obbligatoriamente contenere l’attribuzione della relativa competenza agli amministratori o ai soci, mentre non vi è alcun obbligo di prevedere limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione. In caso di difetto di tali previsioni la decisione di emettere i titoli di debito determinerà limiti e modalità dell’emissione e sarà adottata con le maggioranze ordinarie previste dall’atto costitutivo.

Motivazione

Stante il tenore letterale del disposto dell’art. 2483 c.c., nel caso in cui i soci vogliano introdurre nell’atto costitutivo la possibilità per la società di emettere titoli di debito, dovranno formulare una clausola che obbligatoriamente contenga:

la previsione della possibilità stessa di emettere i titoli (art. 2483, comma 1, c.c. “se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titolo di debito ...”); l’individuazione del soggetto competente a deliberare l’emissione scelto tra i soci e gli amministratori (“... l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori …”). Non vi è alcun obbligo di prevedere in detta clausola:

i limiti dell’emissione; le modalità dell’emissione; le maggioranze richieste per l’adozione della decisione di emissione. La norma, infatti, dispone che l’atto costitutivo determini gli “eventuali” limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione”. Detti elementi, dunque, non sono considerati essenziali e imprescindibili. In caso di difetto di tali previsioni sarà la decisione stessa di emissione che determinerà:

il limite massimo di emissione; le modalità dell’emissione. Detta decisione sarà ovviamente adottata con le maggioranze ordinarie previste dall’atto costitutivo per l’organo competente. È comunque fatta salva la facoltà per i soci di dettare già nell’atto costitutivo una disciplina più completa, senza dover rimettere ad ogni singola delibera di emissione di titoli di debito la disciplina puntuale del prestito. Così, in particolare, sarà facoltà dei soci prevedere nell’atto costitutivo, oltre al contenuto obbligatorio, anche:

la forma della decisione di emissione (atto pubblico o privato); le modalità della decisione (consultazione scritta e/o consenso espresso per iscritto, decisione collegiale dell’assemblea dei soci, decisione dei coamministratori, delibera del consiglio di amministrazione); le maggioranze per la decisione di emissione (qualificate o meno); i limiti all’emissione (ad esempio ragguagliati all’importo del capitale e delle riserve esistenti in base all’ultimo bilancio approvato, mutuando la disciplina delle obbligazioni di s.p.a.); le modalità di emissione (caratteristiche dei titoli, valore nominale, parametri per determinare l’interesse, modalità di pagamento degli interessi, modalità rimborso, ecc.).

Norme collegate

Art. 2483

Massime collegate (2)