Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c.
Triveneto · L.A.20 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione di società di persone
Massima
La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell’ampio genus delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell’art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.
La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: «Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità», ovvero «Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.»; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.