Controllo sulla gestione durante la liquidazione

Triveneto · J.A.19 · 9-2010

Amministrazione e rappresentanza - Cessazione

Massima

Dal combinato disposto dell’art. 2487 bis, comma 3, c.c. (nella parte in cui prevede la cessazione degli amministratori con l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro imprese) e dell’art. 2488 c.c. (nella parte in cui prevede che durante la fase della liquidazione le disposizioni sugli organi di controllo si applichino in quanto compatibili), si può ritenere che il controllo sulla gestione delle società di capitali in liquidazione spetti:

- nelle srl: al collegio sindacale, se nominato (per obbligo di legge o di statuto);

- nelle spa con sistema tradizionale: al collegio sindacale;

- nelle spa con sistema dualistico: al consiglio di sorveglianza che rimane dunque in carica;

- nelle spa con sistema monistico: ad un collegio sindacale appositamente nominato.

Motivazione

Poiché l’art. 2488 c.c. prevede che le disposizioni sugli organi di controllo si applichino “in quanto compatibili” anche durante la fase di liquidazione, all’interprete si pone il problema di effettuare la verifica di tale compatibilità.

Sotto tale profilo assume particolare rilevanza la circostanza che nella fase della liquidazione delle società di capitali il legislatore della riforma ha ricercato ed imposto un modello di gestione/controllo unitario, basato sul dualismo liquidatori/soci, senza apparentemente consentire la conservazione dei diversi modelli di governance previsti per le spa e srl se non, appunto, nei limiti della compatibilità (vedi più diffusamente la motivazione dell’orientamento J.A.16).

Passando all’analisi delle varie fattispecie è innanzitutto da rilevare che in presenza di una srl o di una spa con sistema di amministrazione e controllo tradizionale, il procedimento di sostituzione dei liquidatori agli amministratori è testualmente disciplinato.

Si ritiene dunque che il collegio sindacale rimanga in carica come organo essenziale (nella srl solo se previsto dalla legge o dallo statuto), con i medesimi poteri e doveri ad esso attribuiti in via ordinaria, con in più quelli di partecipare alle riunioni dell’organo gestorio (che durante la liquidazione sarà il collegio dei liquidatori o il liquidatore unico) e con l’aggiunta del potere-dovere di chiedere al tribunale:

- la convocazione dell’assemblea per la nomina dei liquidatori, in caso di omissione da parte degli amministratori (art. 2487, comma 2, c.c.);

- la revoca per giusta causa dei liquidatori (art. 2487, ultimo comma, c.c.).

Con riferimento alle spa con sistema di amministrazione e controllo dualistico è da ritenere, secondo l’opinione nettamente prevalente, che l’organo di liquidazione sostituisca il consiglio di gestione, essendo tale organo quello che per legge è assimilato agli amministratori del sistema tradizionale, mentre permanga in carica il consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo.

Tuttavia, applicandosi la disciplina specifica della liquidazione ex art. 2487 c.c., la nomina dei liquidatori non competerà al consiglio di sorveglianza ma all’assemblea dei soci, essendo esclusivamente a questa che la legge riserva il diritto di definire in sede di nomina i poteri dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.).

Inoltre, ai sensi dell’art. 2490, comma 1, c.c., durante la liquidazione, l’approvazione del bilancio d’esercizio sarà attribuita all’assemblea dei soci e non al consiglio di sorveglianza.

Il sistema dualistico, dunque, pur permanendo nella fase di liquidazione, risulta assai attenuato e il consiglio di sorveglianza si riduce sostanzialmente ad un collegio sindacale al quale non può essere conferito il controllo contabile, ma che sarà titolare della legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità verso i liquidatori (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409-terdecies, comma 1, lett. d), e 2489, comma 2, c.c.).

Più problematica è la questione di cosa accada in presenza di spa con sistema monistico.

Infatti, venuti meno tutti gli amministratori ex art. 2487-bis, comma 3, c.c., essendo tali anche i componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, risulta vacante l’organo di controllo.

In alternativa, non sarebbe certo possibile ritenere che rimangano in carica i soli amministratori che svolgono funzioni di controllo, perché in tal caso non si comprende chi sarebbe competente per le loro sostituzioni.

Le possibili soluzioni sono dunque due: o si ritiene applicabile all’organo di liquidazione la normativa sul controllo interno del sistema monistico, e pertanto il collegio dei liquidatori procederà a designare al proprio interno un comitato di controllo (ferma la revisione esterna), ovvero si procederà con la nomina di un collegio sindacale, essendo tale organo quello tipico utilizzabile in mancanza di alternative legali.

La prima soluzione non appare convincente.

Come sopra ricordato il legislatore della riforma ha imposto un modello unitario nella liquidazione delle società di capitali, tipizzando in particolare responsabilità e funzioni dei liquidatori, i cui poteri, tra l’altro, non sono predeterminati ma sono nella totale disponibilità dei soci.

Ritenere che solo per le società azionarie che abbiano optato per il sistema monistico si debba derogare ad una parte rilevante del sistema di gestione/controllo legale, compresa la facoltà di nomina di un liquidatore unico (composizione dell’organo di liquidazione, questa, di gran lunga preferita nella pratica stante le funzioni univoche e limitate che gli sono attribuite), appare in contrasto con il disposto dell’art. 2488 c.c.

Secondo tale disposizione, infatti, se vi sia incompatibilità tra le norme che disciplinano gli organi di amministrazione e controllo delle società normalmente operanti e quelle che disciplinano la liquidazione, sono le prime che devono soccombere e non viceversa.

È dunque preferibile ritenere che nelle spa con sistema monistico, venuti meno tutti gli amministratori, il controllo interno debba essere affidato ad un collegio sindacale, quale organo residuale tipico individuato dal sistema per tale funzione.

Norme collegate

Art. 2477Art. 2489Art. 2488Art. 2487Art. 2484Art. 2487-bisArt. 2409-octiesdeciesArt. 2397Art. 2490Art. 2409-terdeciesArt. 2491

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