Conversione forzosa di azioni e parità di trattamento di categoria
Triveneto · H.I.28 · 9-2019
Azioni e quote - Conversione
Massima
Nelle società azionarie non quotate si ritiene legittima la “conversione forzosa” di azioni ordinarie e/o di categoria in azioni di altra categoria, a condizione che la deliberazione adottata dall’assemblea straordinaria, in assenza del consenso unanime dei soci, rispetti il principio di parità di trattamento, se del caso applicato nella misura attenuata di cui all’art. 2376 c.c.
In ipotesi di conversione “forzosa”, il socio assente, astenuto o dissenziente, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c., ha diritto di recedere dalla società.
Motivazione
Per “conversione forzosa” si intende la trasformazione di azioni ordinarie e/o di categoria in azioni di altra categoria, senza subordinare la conversione all’adesione dei singoli azionisti, e quindi mediante delibera dell’assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.
Taluni reputano la conversione attuata senza il consenso dei soci interessati illegittima, attesa la possibile violazione del principio di parità di trattamento e stante l’asserita intangibilità, da parte della maggioranza, delle posizioni individuali già acquisite dal socio di minoranza.
In senso opposto, giova osservare come la riforma del diritto societario abbia disatteso il principio secondo cui, nelle società di capitali, sarebbe possibile rinvenire diritti individuali, spettanti ai soci di minoranza, insuscettibili di essere modificati dalla maggioranza assembleare.
Tale assunto risulta corroborato dal disposto dell’art. 2487-ter c.c., a mente del quale la revoca dello stato di liquidazione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Pertanto, fatto salvo quanto previsto, in tema di recesso del socio, dagli artt. 2437, comma 1, lett. d) e 2473, comma 1, c.c., ben potrebbe accadere che, in sede di revoca dello stato di liquidazione, al socio di minoranza venga imposta la decisione della maggioranza, comportante l’inibizione del diritto “individuale” alla divisione del residuo attivo di liquidazione.
Inoltre, l’art. 2500-septies c.c., in punto di trasformazione eterogenea “regressiva”, statuisce che la relativa decisione assembleare debba essere approvata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, restando imprescindibile il consenso dei soci che, a valle dell’operazione, assumano responsabilità illimitata. La volontà del socio di minoranza, pur tutelato dal diritto di recesso previsto, quanto alle s.p.a. e alle s.r.l., dagli artt. 2437, comma 1, lett. b, e 2473, comma 1, c.c., potrebbe quindi risultare ininfluente, sebbene la trasformazione eterogenea decisa a maggioranza comporti un radicale mutamento delle regole organizzative nonché dello scopo propri della società capitalistica “di partenza”.
Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6), c.c., lo scioglimento volontario delle società di capitali richiede il rispetto dei quorum previsti per la modifica dello statuto, a conferma della palese eccezionalità del principio unanimistico nella società per azioni.
Nelle società di capitali, fatta eccezione per le ipotesi in cui il consenso unanime dei soci sia richiesto ex lege (si pensi alla regola di default prevista dall’art. 2468, comma 4, c.c.), la posizione individuale del socio di minoranza è quindi soggetta alle determinazioni della maggioranza assembleare, a condizione che risulti rispettato il principio di parità di trattamento, il quale impedisce che le decisioni dell’assemblea, ove non adottate all’unanimità, comportino una disparità di trattamento tra soci, pena l’annullabilità della delibera ex art. 2377 c.c.
Tale assunto, tuttavia, deve essere temperato alla luce del disposto di cui all’art. 2376 c.c., secondo cui “se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata”, la quale delibera secondo i quorum previsti per l’assemblea straordinaria.
Pertanto, nel caso in cui una delibera dell’assemblea generale comporti una modifica in peius dei “diritti diversi” connotanti le azioni speciali emesse dalla società, il principio di parità di trattamento trova applicazione in misura attenuata, atteso che, in detta ipotesi, l’efficacia della decisione assembleare resta subordinata non già al consenso unanime dei soci pregiudicati nei loro diritti, bensì all’approvazione, a maggioranza, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di categoria.
Conseguentemente, è necessario distinguere tra le seguenti ipotesi.
La deliberazione dell’assemblea straordinaria che comporti il pregiudizio dei diritti patrimoniali o amministrativi spettanti a tutti i soci, ordinari e di categoria, può essere adottata secondo gli ordinari quorum previsti, ai sensi di legge e di statuto, per le modifiche statutarie, non venendo in rilievo quanto disposto dall’art. 2376 c.c., atteso che detta norma trova applicazione solo ove la decisione dell’assemblea generale arrechi un pregiudizio specifico ed esclusivo a carico dei titolari delle azioni speciali, il che non accade se, nel rispetto del principio di parità di trattamento, il pregiudizio riguarda tutte le azioni emesse dalla società. In assenza di azioni speciali, la deliberazione dell’assemblea straordinaria che modifichi in peius i diritti sociali relativi alle azioni ordinarie dei soli soci di minoranza cagionerebbe una disparità di trattamento dei soci, poiché solo alcuni di essi patirebbero detto pregiudizio; conseguentemente, l’approvazione della decisione assembleare richiederebbe il voto favorevole dei soci pregiudicati nei propri interessi, restando inibita l’applicazione dell’art. 2376 c.c. alla luce della mancata emissione di azioni di categoria. Pertanto, nel caso in cui l’assemblea straordinaria di una s.p.a., il cui capitale sociale sia rappresentato esclusivamente da azioni ordinarie, intenda procedere alla “conversione forzosa” delle azioni appartenenti al socio di minoranza in azioni prive del diritto di voto, la lesione del principio di parità di trattamento dei soci renderebbe necessario il consenso del socio le cui azioni siano soggette a conversione. Diversamente, fatto salvo il limite di cui all’art. 2351, comma 2, c.c., sarebbe legittima la deliberazione, adottata a maggioranza dall’assemblea straordinaria, portante la conversione proporzionale di parte delle azioni ordinarie spettanti a ciascun socio in azioni senza diritto di voto, atteso che i componenti della compagine sociale sarebbero trattati in modo equanime rispetto alle determinazioni adottate in sede assembleare. In presenza di azioni ordinarie e azioni speciali, la deliberazione dell’assemblea straordinaria che comporti pregiudizio per le sole azioni di categoria (precisandosi che, secondo condivisibile opinione, anche le azioni ordinarie, ai fini che ci occupano, devono essere considerate come categoria a sé stante), ex art. 2376 c.c., dovrebbe essere approvata, a pena di inefficacia, dall’assemblea speciale degli azionisti i cui “diritti diversi” risultino pregiudicati dalla decisione adottata in sede di assemblea generale.
In questo caso il principio di parità di trattamento trova applicazione in misura attenuata, atteso che il pregiudizio arrecato ai soli azionisti speciali (o, se del caso, ai soli azionisti ordinari) troverebbe legittimazione nella decisione adottata a maggioranza dall’assemblea speciale, come espressamente previsto dall’art. 2376 c.c.
Peraltro, ove la deliberazione dell’assemblea generale, pur approvata dall’assemblea speciale degli azionisti pregiudicati nei propri diritti, comportasse l’adozione di modifiche statutarie concernenti “i diritti di voto o di partecipazione”, sarebbe fatto salvo il diritto di recesso spettante all’azionista di categoria (o, se del caso, all’azionista ordinario) che non abbia concorso all’approvazione della decisione assembleare lesiva dei suoi diritti, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.
Sul punto, è stato sostenuto da alcuni che la tutela offerta agli azionisti di categoria pregiudicati da una delibera dell’assemblea generale astrattamente suscettibile di comportare il diritto di recesso sarebbe soltanto quella rappresentata dall’inefficacia della decisione adottata in assenza di delibera favorevole da parte dell’assemblea speciale costituita ex art. 2376 c.c. Qualora, di contro, anche l’assemblea speciale approvasse la delibera fonte di pregiudizio, per l’azionista di categoria in minoranza non vi sarebbe tutela.
Pare invece preferibile ritenere che l’applicazione di tale disposizione (l’art. 2376 c.c.) non inibisca il diritto di recesso spettante al socio assente, astenuto o dissenziente che si trovi in posizione di minoranza tanto nell’assemblea generale quanto in quella speciale, atteso che proprio quei soci impossibilitati ad influenzare le decisioni adottate dall’assemblea tenutasi ex art. 2376 c.c. necessitano dell’ulteriore protezione offerta dalla facoltà di exit dalla società, e ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui il gruppo di controllo detenga la maggioranza dei voti sia nell’assemblea generale sia nell’assemblea speciale.
D’altronde, la tutela offerta dall’art. 2376 c.c. ha natura corporativa, mentre il diritto di recesso di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. compete al socio uti singulus.
Infine, resta inteso che il rispetto del principio di parità di trattamento (se del caso applicato nella misura attenuata di cui all’art. 2376 c.c.) non esime i soci, nell’adozione della delibera assembleare, dal conformarsi ai principi di buona fede e di correttezza nell’esecuzione del contratto sociale (ex art. 1375 c.c.).
Pertanto, ricorrendone i presupposti, il socio che si trovi in minoranza nell’assemblea generale degli azionisti nonché nell’assemblea speciale tenutasi ex art. 2376 c.c. potrebbe impugnare la decisione dell’assemblea straordinaria qualora sussistesse un abuso di potere perpetrato a suo danno.
In conclusione, in ragione dei rilievi fin qui svolti, è corretto ritenere che l’asserita intangibilità, da parte della maggioranza, delle posizioni individuali consolidatesi nella sfera patrimoniale dei soci di minoranza sia stata negata dal legislatore del 2003, il quale, in ragione degli indici normativi testé richiamati, ha generalmente escluso la necessaria unanimità dei consensi perle decisioni assembleari che incidano, in senso deteriore, sui “diritti individuali” dei soci di una società di capitali.
La conversione azionaria deve comunque essere attuata nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, se del caso applicato nella misura attenuata di cui all’articolo 2376 c.c.
Conseguentemente, in assenza di azioni di categoria, la conversione delle azioni appartenenti soltanto ad alcuni azionisti, comportante una modifica in peius dei relativi diritti sociali, non potrà essere approvata senza il loro consenso, in quanto il trattamento diseguale dei soci, per risultare legittimo, richiede il necessario consenso dei soci pregiudicati dalla decisione assembleare.
Qualora la società abbia emesso anche azioni ex art. 2348, comma 2, c.c., la “conversione forzosa” delle sole azioni ordinarie o delle sole azioni di categoria potrà essere decisa secondo le maggioranze previste per la modifica dello statuto, a condizione che, ai sensi dell’art. 2376 c.c., l’assemblea speciale degli azionisti pregiudicati dalla conversione approvi la deliberazione adottata in sede di assemblea generale.
Nel caso in cui il socio titolare di azioni soggette a conversione si trovi in posizione minoritaria sia nell’assemblea generale che in quella speciale, resta fermo il diritto di recesso previsto dall’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. ove la “conversione forzosa” abbia comportato modificazioni statutarie concernenti “i diritti di voto o di partecipazione” allo stesso spettanti.
Infine, ove la delibera di conversione adottata a maggioranza dall’assemblea generale, pur approvata dall’assemblea speciale ex art. 2376 c.c., leda il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale, comportando un abuso di potere ai danni del socio di minoranza (circostanza, questa, che esula dal controllo di legalità cui è tenuto il notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c., trattandosi di questione da valutarsi nel merito), quest’ultimo resterebbe legittimato all’impugnazione della relativa decisione ai sensi dell’art. 2377 c.c.