Delegabilità a singoli amministratori o al comitato esecutivo degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 2086 c.c.

Triveneto · H.C.16 · 9-2019

Amministrazione e rappresentanza - Poteri

Massima

Si ritiene che i doveri attribuiti all’organo gestorio dal disposto del comma 2 dell’art. 2086 c.c., cioè quelli “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” siano delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo, fermi restando gli obblighi di vigilanza e di intervento diretto posti a carico del consiglio di amministrazione dall’art. 2381 c.c.

Motivazione

La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza n. 155/2017, all’art. 14, comma 1, dispone: «Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo: ... b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». In adempimento alla delega il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) ha introdotto il seguente nuovo comma, il secondo, all’art. 2086 c.c.: « L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Per enfatizzare la circostanza che la nuova disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 2086 c.c. si applica a tutti i modelli societari, come peraltro già chiaramente enunciato nella medesima disposizione, sono stati anche modificati i singoli articoli sull’amministrazione di ogni tipo sociale (art. 2257 c.c. per le società di persone, 2380 bis per le s.p.a. tradizionali, 2409-novies per le s.p.a. a sistema dualistico, e 2475 per le s.r.l.) prevedendo espressamente in ciascuno di essi che «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma ». Nelle società azionarie tradizionali è dunque ora previsto dall’art. 2380-bis, comma 1, c.c. che «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». La circostanza che nel medesimo comma in cui si sia affermato che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori si sia anche precisato che la stessa debba svolgersi nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell’art. 2086 c.c., potrebbe portare a ritenere che gli obblighi previsti da tale ultima disposizione gravino su tutti gli amministratori senza possibilità di delega. Una simile interpretazione non appare condivisibile. Nella riforma del diritto societario del 2003 era stato previsto che la gestione dell’impresa spettasse esclusivamente agli amministratori non per vietare le deleghe ma per superare la prassi fino ad allora largamente diffusa di rimettere atti gestori ai soci al fine di evitarne le responsabilità. Con tale disposizione non si era dunque voluto imporre a tutti gli amministratori pari doveri e pari responsabilità. Tant’è che per quanto riguarda la predisposizione di un assetto organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa era stata espressamente prevista dai commi 3 e 5 dell’art. 2381 c.c. una diversificazione di competenze e responsabilità tra organi delegati e amministratori senza deleghe. Sul punto la relazione della riforma del diritto societario del 2003 chiarisce che «per assicurare che la società abbia un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa”, gli organi delegati devono “curarne” l’adeguatezza (art. 2381, quinto comma); il consiglio e i deleganti devono “valutarne” l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma); e il collegio sindacale deve “vigilare” sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403, primo comma) ». Deve dunque ritenersi che anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza siano pienamente delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo gli obblighi previsti dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c., in parte identici a quelli già previsti dall’art. 2381 c.c., fermi restando i doveri di vigilanza e di intervento diretto posti a carico di tutti gli amministratori, in particolare quello di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento di una eventuale crisi con recupero della continuità aziendale.

Norme collegate

Art. 2403Art. 2409-noviesArt. 2475Art. 2381Art. 2257Art. 2380-bis