Delegabilità di funzioni a determinati liquidatori

Triveneto · J.A.17 · 9-2010

Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali

Massima

Poiché l’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c. non pone limiti alla facoltà dell’assemblea (o dello statuto) di dettare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, si ritiene lecita la previsione operata ai sensi di detta disposizione in base alla quale il collegio dei liquidatori possa delegare ad uno o più dei suoi componenti determinate funzioni.

Norme collegate

Art. 2489Art. 2487Art. 2484Art. 2487-bisArt. 2491

Massime collegate (2)