Delibere assembleari concernenti il capitale sociale - obbligo della redazione di situazioni patrimoniali e bilanci straordinari nei soli casi specificamente previsti dalla legge - casi eccezionali
Campania · 25 · 9-2016
Atto costitutivo - Modificazioni in generale
Massima
Al di fuori di specifiche previsioni di legge, l’adozione di delibere assembleari, ancorché concernenti il capitale sociale, di per sé non impone obblighi di redazione di ulteriori situazioni patrimoniali o bilanci straordinari.
Le ragionevoli esigenze di chiarezza e trasparenza dei presupposti di regolarità e delle condizioni sui quali si basa l’adozione di delibere modificative dell’atto costitutivo da parte degli organi competenti per legge o per statuto, possono infatti, di volta in volta, essere soddisfatte mediante verifica delle risultanze del bilancio di esercizio, integrate da apposite attestazioni all’uopo rilasciate dall’organo amministrativo.
A tale principio possono, tuttavia, fare eccezione ipotesi particolari in cui la società non ha ancora potuto provvedere all’approvazione del bilancio di esercizio o in cui siano intervenuti fatti tali da determinarne il superamento.
Motivazione
La dottrina preferibile, avallata dalla Giurisprudenza di merito, ritiene che nel nostro sistema normativo non esista, al di fuori delle espresse previsioni di legge, un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una apposita situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario.
L’assunto si fonda sull’impossibilità di imporre oneri agli amministratori non previsti dalla legge.
Si ritiene, pertanto, nella maggior parte dei casi, necessaria e sufficiente una semplice attestazione dell’organo amministrativo che dia atto dell’esistenza delle poste risultanti dall’ultimo bilancio approvato che si intendono utilizzare e della circostanza che non sono intervenute variazioni di rilievo.
La diversa prassi notarile affonda le proprie radici nella giurisprudenza onoraria formatasi prima della riforma operata dalla L. 24 Novembre 2000 n. 340 ed è fondata su petizioni di principio che prescindono del tutto dalle competenze e responsabilità imputabili all’organo amministrativo; queste ultime ben poste in rilievo, tra l’altro, nell’attuale formulazione del primo comma, ultima parte dell’art. 2446 c.c.
Nella sostanza, tale prassi, generata dall’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza dell’epoca, tendeva ad estendere la prescrizione di redazione della situazione patrimoniale prevista dagli artt. 2446, 2501-quater, 2506-ter c.c., operante per la riduzione del capitale per perdite, per la fusione e per la scissione, anche ad altre ipotesi (l’aumento di capitale; il passaggio di riserve a capitale; la revoca dello stato di liquidazione; la trasformazione; l’emissione di obbligazioni), reputando che tale prescrizione costituisse il necessario presupposto giuridico ed operativo anche di altre delibere, quantomeno di quelle influenti sul capitale sociale, ma, più in generale, auspicabile in tutti gli altri casi in cui fosse necessaria una verifica preliminare sull’assenza di condizioni ostative all’adozione delle delibere oggetto dei relativi verbali.
In particolare, si riteneva che la messa a disposizione dei soci di apposita situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario assolvesse alla funzione di consentire l’assunzione della delibera con le informazioni necessarie per conoscere l’effettiva situazione della società.
Come già evidenziato, solo in talune ipotesi il Legislatore ha esplicitamente previsto la necessità di far predisporre all’organo amministrativo una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, da sottoporre all’assemblea: artt. 2446, 2482-bis, 2501-quater, 2506-ter c.c. Ed è opinione ormai consolidata che, in questi casi, gli amministratori siano tenuti a redigere un vero e proprio bilancio, redatto secondo i criteri di valutazione stabiliti per il bilancio di esercizio e differente da quest’ultimo solo perché redatto nel corso dell’esercizio (cd. bilancio straordinario infrannuale).
Occorre, infine, precisare che anche nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, parte della dottrina ritiene superflua la redazione di uno specifico bilancio infrannuale quando la perdita risulti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e l’assemblea straordinaria sia convocata in data vicina, circostanza quest’ultima ritenuta pacificamente verificata quando il verbale sia redatto nel rispetto del termine di centoventi giorni di cui al citato art. 2501 quater c.c.
La ricostruzione proposta deve tuttavia subire eccezioni in alcuni casi: in particolare, nel caso di società neocostituite che non hanno ancora approvato il loro primo bilancio; di utilizzo di riserve sorte dopo la data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, ovvero nel caso di variazioni di rilievo verificatesi in data successiva, rispetto all’ultimo bilancio approvato.
In queste, ed in analoghe ipotesi, si ritiene necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio infrannuale straordinario.
Note Bibliografiche
A favore:Atlante, Casi pratici in tema di aumento gratuito del capitale nelle società per azioni non quotate, in Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, a cura della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, 22;
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Contro:
Arato, Modificazioni dello statuto e operazioni sul capitale, in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Torino, 2010, 1351; Costa, Le riserve nel diritto delle società, Milano, 1984, 71; Di Sabato, Manuale delle società, 372; Ferrucci - Ferrentino, Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, Milano,II, 2006, 1092-1093; Quatraro –Fumagalli - D’Amora, Le deliberazioni assembleari e consiliari, Milano, I, 1996, 624; Trimarchi, L’aumento del capitale sociale, Milano, 2007, 159 ss.; Trib. Milano 11 ottobre 1983, Le Società, 1984, 566; Trib. Genova 10 marzo 1987, Le Società, 1987, 476 e ss.; Trib. Napoli 2 luglio 1995, in Riv.not., 1997, 525.