Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria
Triveneto · L.C.2 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione anticipata
Massima
La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca delle somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando:
l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito.
Poiché il deposito di somme di denaro presso una banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi:
sia escutibile a prima richiesta senza eccezioni; l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso; abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia.
Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche.