Deposito della relazione ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.
Triveneto · I.G.7 · 9-2004
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite
Massima
L’inciso di cui all’art. 2482 bis, comma 2 c.c., «se l’atto costitutivo non prevede diversamente» anteposto in detta norma all’obbligo di depositare presso la sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del revisore, consente alla società di prevedere nell’atto costitutivo forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito, quali ad es. la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio, ovvero collegamento ad un sito internet della società ove quei documenti risultino accessibili. Consente inoltre di prevedere un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito e anche di esentare la società dall’obbligo del previo deposito. L’esenzione può concernere il solo deposito e non anche la presentazione della documentazione in assemblea senza cui la deliberazione di riduzione non potrebbe validamente adottarsi.