Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale rappresentato da azioni

Triveneto · L.D.5 · 9-2008

Fusione e scissione - Fusione e scissione - deroghe al procedimento

Massima

In virtù dell’applicazione diretta ed analogica delle disposizioni di cui agli artt. 2505-quater e 2506-ter c.c., nonché dei principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti soggettivi (vedi orientamento L.D.3), nelle società con capitale rappresentato da azioni è possibile con il consenso di tutti i soci (compresi quelli senza diritto di voto o con voto limitato) e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione o scissione (usufruttuari, titolari di pegno, possessori di strumenti finanziari):

derogare ai termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c.; dispensare gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c.; rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.

In presenza di obbligazionisti convertibili è necessario anche il loro consenso unanime, oltre a quello dei soggetti di cui sopra, per rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c. (vedi orientamento L.A.12).

In detta ultima ipotesi è comunque fatta salva l’integrale applicazione dell’art. 2503-bis c.c.

Norme collegate

Art. 2505-quaterArt. 2501-quaterArt. 2501-septiesArt. 2501-quinquiesArt. 2501-sexiesArt. 2506-terArt. 2503-bisArt. 2420-bisArt. 2501-ter

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