Derogabilità dei termini per la conversione anticipata delle obbligazioni di cui all’art. 2420 bis, comma 4, c.c.
Triveneto · H.K.9 · 9-2011
Altre forme di partecipazione - Obbligazioni
Massima
L’art. 2420-bis comma 4 c.c. prevede un termine di complessivi 90 giorni per il procedimento di conversione anticipata delle obbligazioni nel caso in cui, prima della scadenza dei termini fissati per la conversione, la società voglia deliberare la riduzione reale del capitale sociale o modificare le disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili.
Detto termine di 90 giorni deve intendersi solo per i primi 30 giorni a favore degli obbligazionisti convertibili (trattandosi del periodo in cui possono richiedere la conversione), mentre il rimanente periodo di 60 giorni è un termine ordinatorio da considerarsi stabilito nell’interesse della società e quindi derogabile senza il consenso degli obbligazionisti, purché sia assicurato il diritto di intervento in assemblea di coloro che nel frattempo hanno convertito le obbligazioni in azioni.
Motivazione
L’art. 2420 bis, comma 4, c.c. prevede un termine di complessivi 90 giorni per il procedimento di conversione anticipata delle obbligazioni nel caso in cui, prima della scadenza dei termini fissati per la conversione, la società voglia deliberare la riduzione reale del capitale sociale o modificare le disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili.
È in tal caso previsto che ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data la facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
La funzione delle previsioni legali della facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni può essere individuata solo tenendo presente la specificità delle singole vicende che ne legittimano l’esercizio e, soprattutto, gli effetti che tali vicende producono sull’originario rapporto di cambio e sul rapporto di forze esistente tra i soci della società emittente e gli obbligazionisti convertibili della stessa, i quali sono creditori attuali e, al contempo, soci potenziali.
Il legislatore, infatti, si è posto il generale problema della necessità di tutelare i sottoscrittori in pendenza della conversione di fronte ad operazioni sociali suscettibili di modificare le stesse condizioni dell’investimento e cioè il diritto o il valore della conversione: in questa prospettiva, con particolare riferimento alle operazioni incidenti sul capitale sociale, ha disposto che in caso di operazioni di aumento gratuito e di riduzione del capitale per perdite il rapporto di cambio si modifica in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione (art. 2420 bis, comma 5, c.c.); in caso di aumento a pagamento agli obbligazionisti spetta il diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale in concorso con i soci (art. 2441, comma 1, c.c.).
Altre vicende societarie, in particolare quelle previste dall’art. 2420 bis, comma 4, c.c. e dall’art. 2503 bis, comma 3, c.c. (riduzione volontaria del capitale sociale, modificazioni delle disposizioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, fusione e, stante il rinvio operato dall’art. 2506 ter, comma 5, c.c., scissione), pongono o una particolare esigenza conservativa degli originari equilibri tra soci ed obbligazionisti fissati al momento dell’emissione del prestito o la necessità di consentire agli obbligazionisti che ne abbiano interesse, di concorrere al procedimento formativo della deliberazione assembleare, attesa l’intensità del cambiamento organizzativo e strutturale che dette vicende comportano sulla società emittente il prestito.
Di qui il divieto sancito normativamente, in pendenza di conversione, di deliberare la riduzione facoltativa del capitale e la modifica delle disposizioni dello statuto in tema di distribuzione di utili, a meno che non si attribuisca ai possessori delle obbligazioni convertibili, mediante pubblicazione di un avviso presso il registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea, la facoltà di esercitare la conversione anticipata nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
I sottoscrittori vengono quindi tutelati attribuendo loro la possibilità di partecipare, come soci, alla deliberazione inerente le modifiche sopra indicate.
Identica disciplina in ipotesi di fusione o scissione, cui si aggiunge la previsione che ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione (la cui vitalità pertanto persiste in queste due particolari ipotesi) devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione (salvo che la modifica dei loro diritti sia stata deliberata dall’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2503 bis., comma 3, c.c.).
Il legislatore, come detto, pone due termini: almeno 90 giorni prima della convocazione assembleare per la pubblicazione dell’avviso; trenta giorni per esercitare la facoltà di conversione anticipata.
Con l’orientamento in esame si ritiene che solo il termine di trenta giorni disposto a favore degli obbligazionisti, per richiedere la conversione, sia inderogabile senza il loro consenso, mentre il rimanente periodo di sessanta giorni, stabilito ovviamente nell’interesse della società onde permettere ai suoi amministratori di svolgere ordinatamente tutti gli adempimenti amministrativi dell’iter procedimentale, è certamente derogabile senza il consenso degli obbligazionisti, e quindi la deliberazione può essere legittimamente assunta anche prima del maturarsi dell’intero periodo, purché sia assicurato il diritto di intervento in assemblea di coloro che nel frattempo hanno convertito le obbligazioni in azioni.
Ciò in considerazione che evidentemente la norma, nel prevedere un ulteriore periodo di sessanta giorni dallo spirare del diritto di conversione per celebrare l’assemblea, ha solo voluto consentire all’organo amministrativo tempi ragionevoli per espletare in modo ordinato gli adempimenti connessi all’esercizio della facoltà di conversione anticipata (es. iscrizione libro soci, emissione titoli, deposito attestazione presso registro delle imprese ex art. 2444 c.c., ecc.) al fine di garantire l’effettività del diritto di intervento in assemblea di coloro che hanno convertito le proprie obbligazioni.
Commento SNV
Da notare che se, dopo che gli obbligazionisti hanno convertito, l’assemblea non delibera più la riduzione volontaria, ormai gli obbligazionisti convertibili sono diventati soci e tali restano (cfr. Forte-Imparato, Aumenti e riduzioni di capitale, Napoli, 1998, 130-131: Casella, Le obbligazioni convertibili in azioni, cit. 196; contra Simonetto, Le obbligazioni convertibili in azioni, alcune questioni di base, cit., 223, secondo il quale sarebbe possibile la riconversione tour court delle azioni in obbligazioni; cfr. altresì Nobili-Vitale, La riforma delle società per azioni, Milano, 1975, 246, i quali ritengono che il venir meno del presupposto della conversione sarebbe motivo per la risoluzione del contratto che ha prodotto l’acquisto delle azioni).