Derogabilità del termine di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l.

Roma · 19 · 7-2016

Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio

Massima

È ammissibile che l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata preveda che la spedizione della convocazione dell’assemblea dei soci avvenga in un termine inferiore ad otto giorni prima dell’adunanza, sempre che il termine sia tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Per la stessa ragione, è ammissibile la previsione statutaria di un termine minimo non di spedizione ma di ricezione dell’avviso di convocazione, anch’esso inferiore ad otto giorni.

Motivazione

Nelle s.r.l. i modi di convocazione dell’assemblea sono rimessi alle scelte dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2479-bis, comma 1, cod. civ. La disposizione pone quale unico limite da rispettare che sia rispettata la “tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”. Solo qualora l’atto costitutivo nulla preveda in ordine ai modi di convocazione, diviene operativa la previsione della stessa disposizione che impone la spedizione della convocazione con lettera raccomandata spedita ai soci (e non anche ricevuta) almeno otto giorni prima dell’adunanza. Se ne deduce che sia ben possibile che l’atto costitutivo preveda un termine di spedizione inferiore, così come un termine di ricezione inferiore e anche sistemi di trasmissione diversi dalla lettera raccomandata, sempre che sia assicurata la tempestiva informazione dei soci. Solo la fissazione di un termine eccessivamente breve potrà, pertanto, essere ritenuto incompatibile con le condizioni di legge.

Norme collegate

Art. 2479Art. 2479-bis

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