Deroghe al principio del voto capitario

Triveneto · M.A.14 · 9-2005

Assemblea e decisioni dei soci - Votazione

Massima

Alla luce del principio di cui alla lett. e) comma 2 dell’art. 5 della Legge Delega n. 366/01, la previsione di cui all’art. 2543 c.c. deve intendersi nel senso che la deroga al principio del voto capitario possa essere riferita al parametro di partecipazione al capitale solo per i soci finanziatori, mentre dovrà essere riferita solo al parametro dello scambio mutualistico per i soci cooperatori.

In entrambi i casi lo statuto deve oggettivamente determinare i criteri di attribuzione del voto in base ai quali si deroga al principio del voto capitario.

Norme collegate

Art. 2477Art. 2538Art. 2543

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