Determinazione dei limiti temporali di esercitabilità del recesso per le società a tempo indeterminato
Triveneto · H.H.1 · 9-2004
Recesso - Recesso in s.p.a.
Massima
Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall’art. 2328, n. 13), c.c. Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge.