Determinazione delle forme di amministrazione non collegiale

Triveneto · I.C.1 · 9-2004

Amministrazione e rappresentanza - Sistema di amministrazione

Massima

La previsione dell’atto costitutivo di affidare l’amministrazione congiuntamente o disgiuntamente agli amministratori anziché in forma collegiale ex art. 2475, comma 3, c.c., può anche non prevedere in concreto quale forma di amministrazione non collegiale viene adottata, congiunta o disgiunta, rimettendo tale determinazione alla decisione dei soci di nomina degli amministratori.

Norme collegate

Art. 2475Art. 2257Art. 2258

Massime collegate (2)