Diritti degli eredi in pendenza della liquidazione della partecipazione da loro ereditata

Triveneto · I.I.24 · 9-2005

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

Nel caso in cui lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione. Nell’ipotesi che i soci superstiti decidano di mettere in liquidazione volontaria la società, agli eredi, che non possono essere iscritti nel libro soci e quindi esercitare i diritti sociali relativi alla fase di liquidazione, continua a spettare il diritto al rimborso della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio loro dante causa e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione.

Norme collegate

Art. 2469Art. 2284

Massime collegate (2)