Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione
Triveneto · L.A.28 · 9-2008
Altre forme di partecipazione - Strumenti finanziari
Massima
Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503bis, comma 1, c.c. Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni.