Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione
Triveneto · L.A.28 · 9-2008
Altre forme di partecipazione - Strumenti finanziari
Massima
Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503bis, comma 1, c.c. Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni.
Norme collegate
Art. 2346Art. 2503-bisArt. 2503