Divieto di immistione a carico degli accomandanti e amministrazione temporanea
Campania · 17 · 5-2011
Tipi societari - Società di persone
Massima
Il divieto di immistione posto a carico degli accomandanti, nel silenzio dell’art. 2323 c.c., non abbraccia l’ipotesi di gestione circoscritta nel tempo ed imposta dalle circostanze quale quella dell’amministratore provvisorio nominato ai sensi del II comma della citata norma. Pertanto l’amministratore provvisorio potrà essere scelto anche nell’ambito della categoria degli accomandanti. In ogni caso è nomina formale seguita da debita iscrizione nel Registro delle Imprese.
Motivazione
L’art. 2323 c.c., nel disciplinare una causa di scioglimento peculiare delle società in accomandita semplice, statuisce in via generale che la società si scioglie anche quando rimangono solo soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno; quindi, al secondo comma, dispone che se vengono meno tutti gli accomandatari, per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio il quale non assume la qualità di socio accomandatario.
Secondo l’opinione prevalente e preferibile può assumere la carica di amministratore provvisorio sia un estraneo, sia un socio accomandante (Nota 1: Ferri, Della società in accomandita semplice, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, 504; Montalenti, Il socio accomandante, Milano, 1985, 206; Ferrara jr. - Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1997, 375; Galgano, Diritto civile e commerciale. Le società, II, Bologna, 1999, 436; Conforti, La società in accomandita semplice, Milano, 2005, 57 ss.; in formula dubitativa Cottino – Sarale – Weigman, Società di persone e consorzi, in Trattato di Diritto Commerciale diretto da Gastone Cottino, Padova, 2004, 316. In giurisprudenza, Trib. Torino 22 febbraio 1991, in Giur. comm., 1991, II, 646. A tale ricostruzione sembrano aderire Cass. 28 novembre 1992, n. 12732; Trib. Salerno 10 aprile 2007).
Le ragioni che inducono a ritenere con sufficiente certezza non operativo nell’ipotesi contemplata dalla massima il divieto di immistione posto a carico degli accomandanti dall’art. 2320 c.c. appaiono logicamente stringenti sia sotto il profilo testuale sia sotto il profilo operativo.
Sotto il primo profilo non avrebbe senso affermare che l’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario se tale affermazione non fosse riferita all’accomandante scelto per tale carica, proprio perchè la necessità di escludere a chiare lettere l’applicabilità del principio dell’immistione vietata è propria di quel caso; se diversamente si ragionasse si arriverebbe all’assurdo di dare letteralmente per scontato che l’estraneo amministratore provvisorio avrebbe potuto sic et simpliciter assumere la qualità di socio, ed addirittura di socio accomandatario, per cui il legislatore con la norma in esame avrebbe avvertito l’esigenza di escludere tale non realistica e probabile circostanza e non quella più elementare e probabile del socio accomandante che, nominato amministratore provvisorio, avrebbe potuto vedersi contestare l’immistione e la conseguente responsabilità illimitata.
Da questo apparentemente banale rilievo letterale è facile prendere atto che sotto il secondo profilo, ossia quello operativo, è sicuramente più frequente, e quasi fisiologico, che nelle realtà imprenditoriali abbracciate dalle società in accomandita semplice, in considerazione delle conoscenze e delle competenze dei soci rimasti in società, sia pure quali soci accomandanti, nonché degli interessi in gioco, molto più a cuore di chi è socio che di chi non lo è, della necessità od opportunità di contenere i costi, tanto più nella situazione di difficoltà generata dalla presenza di una causa di scioglimento, i soci tutti hanno certamente maggior interesse ad affidare ad un accomandante piuttosto che ad un estraneo il compito di traghettare la società fuori dalle difficoltà generate dal sopraggiungere della peculiare causa di scioglimento prevista dal I comma dell’art. 2323 c.c., assicurando la continuità della gestione dell’impresa. Se la norma non garantisse proprio al socio accomandante la conservazione della sua condizione difficilmente la società potrebbe giovarsi dei vantaggi innanzi evidenziati a fronte di rischi assolutamente circoscritti dal fatto che l’amministrazione provvisoria è limitata nel tempo e nell’oggetto.
Valga infine una considerazione conclusiva: è dottrina assolutamente prevalente che nelle società di persone sia da escludere la possibilità che l’amministrazione sia affidata ad un non socio, paradossalmente ciò dovrebbe necessariamente avvenire per le società in accomandita semplice proprio nella peculiare situazione in esame.
Dalla ricostruzione prevalente qui accolta derivano in ordine alle conseguenze della violazione del limite oggettivo dell’ordinaria amministrazione ai poteri dell’amministratore provvisorio alcune considerazioni. L’accomandante decadrebbe dal beneficio della responsabilità limitata, incappando quindi nel divieto di immistione. Per alcuni (Nota 2: Ferri, Della società in accomandita semplice, cit., 506) sarebbe però ricostituita la categoria dei soci accomandatari nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione con il consenso degli altri soci. L’estraneo, non essendo egli socio, non assumerebbe la responsabilità illimitata, ma sarebbe responsabile quale falsus procurator ex art. 1398 (Nota 3: Ferri, Della società in accomandita semplice, cit., 506; Galgano, Diritto civile e commerciale. Le società, cit., 436).
Se, peraltro, l’attività sia stata svolta con il consenso degli accomandanti lo si dovrebbe considerare quale institore di una società collettiva, in cui gli accomandanti divengono soci illimitatamente responsabili (Nota 4: Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999, 132; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, 157).
A margine si evidenzia che l’assunzione del ruolo di amministratore provvisorio è in ogni caso determinata da una nomina formale, quindi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e mai da facta concludentia, con la conseguente debita iscrizione nel Registro delle Imprese (Nota 5: Libonati, L’impresa e le società, Lezioni di diritto commerciale, La società di persone, La società per azioni, Giuffrè, Milano, 2004, 66; Cass. n. 7204/1983, diversamente Montalenti, Il socio accomandante, 205).