Documenti da esibire alla presidenza dell’assemblea ovvero da depositare o comunicare preventivamente per legittimarsi all’intervento

Triveneto · H.B.38 · 9-2010

Assemblea e decisioni dei soci - Intervento

Massima

In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:

1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:

a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:

nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro dei soci;

b) nel caso di girata di titoli nominativi:

le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;

c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert):

le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;

2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:

la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83 sexies T.U.F.

Norme collegate

Art. 2355Art. 2370Art. 5 R.D. 1942 n. 239Art. 11 R.D. 1942 n. 239Art. 12 R.D. 1942 n. 239Art. 83-sexies TUF

Massime collegate (7)