Durata della società eccedente la vita del socio e recesso

Roma · 17 · 7-2016

Recesso - Recesso in s.p.a.

Massima

La previsione di una durata della società di capitali eccedente l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l’esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L’alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso.

Motivazione

Se la società di capitali è contratta a tempo indeterminato, l’art. 2437, comma 2, cod. civ, per le s.p.a., e l’art. 2473, comma 2, per le s.r.l., concedono ai soci il diritto di recedere liberamente (sebbene secondo le regole ivi previste). Tale facoltà opera come contrappeso all’assenza del termine di durata e sposta sul piano soggettivo lo scioglimento del rapporto speciale. Infatti, ove è presente un termine di durata in qualsiasi modo determinato, il rapporto sociale si scioglie in caso di mancata proroga della scadenza della società, ove invece il termine sia assente, è il socio che può volontariamente sciogliere il proprio vincolo associativo. La stessa disciplina si rintraccia nell’art. 2285 cod. civ. sul recesso dalla società di persone, recesso che è sempre possibile quando “questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”. Proprio dal confronto dei testi normativi, tuttavia, si comprende che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. La ragione fondante della scelta è da rintracciare nella differenza strutturale (tipologica, secondo la terminologia più corretta) tra società di persone, nelle quali l’intuitus personae è prevalente, e società di capitali, nelle quali la struttura organizzativa assume un rilievo essenziale. Ed è per questo motivo che nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: durata determinata senza libero recesso, da una parte, e durata indeterminata con libero recesso, dall’altra.

Si aggiunga anche che un carattere essenziale delle società di persone è la responsabilità illimitata dei soci, le cui gravi conseguenze sul piano patrimoniale del singolo abbisognano di un’attenuazione, che eviti che il socio rimanga per lungo tempo responsabile delle obbligazioni sociali, senza potersi affrancare da tale gravosa responsabilità. Nelle società di capitali, invece, questa esigenza non è avvertita, dal momento che il socio non rischia più del valore della propria partecipazione.

Infine, si deve porre l’attenzione sul valore di certezza che la pubblicità commerciale garantisce, che verrebbe meno se fosse affidato all’interprete e quindi alla mutevolezza delle interpretazioni, la decisione sulla possibilità di recedere liberamente dei soci, per essere il termine statutario eccedente la aspettativa di vita del socio (uomo, donna, giovane, vecchio, sano, malato; a tacer della ipotesi frequente nella quale la compagine societaria sia composta da soci persone giuridiche).

Norme collegate

Art. 2285Art. 2473Art. 2437

Massime collegate (2)