Elementi formali della valutazione dell’esperto ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, c.c.
Triveneto · H.A.11 · 9-2010
Conferimenti - Conferimenti in natura
Massima
La valutazione dell’esperto di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., può non essere asseverata con giuramento, posto che la norma in commento non prescrive tale adempimento. Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta l’attestazione da parte dell’esperto che il valore attribuito ai beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei procedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a favore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di liberazione di un aumento del capitale).
In particolare il suddetto articolo 2343 ter c.c., al comma 2, lett. b), esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, corrisponda «al valore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.»
Come già detto scopo della norma in commento è quello di semplificare (in recepimento di facoltà previste dalla direttiva 2006/68/CE) il procedimento di valutazione dei beni e delle attività conferibili in una s.p.a. In relazione allo scopo prefissato, il legislatore ha previsto la possibilità, per la determinazione del capitale e del relativo sovrapprezzo, in alternativa alla perizia giurata di cui all’art. 2343 c.c., di avvalersi anche del valore risultante da una qualsiasi altra valutazione ponendo solo tre specifiche condizioni:
che la valutazione non sia riferita a data precedente di oltre sei mesi il conferimento (bisogna aver riguardo, nel caso di aumento del capitale, non tanto alla data in cui viene assunta la delibera, bensì alla data in cui viene perfezionato l’atto di conferimento in attuazione di detta delibera); - che la valutazione sia conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento; che la valutazione sia effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Altre condizioni la legge non richiede. In particolare la norma de quo non prescrive alcun requisito formale per la valutazione di cui trattasi.
Ad esempio non richiede, al contrario di quanto invece fa l’art. 2343 c.c., che la valutazione sia “giurata” né che l’esperto attesti che il valore da esso attribuito ai beni in natura e/o ai crediti oggetto di conferimento sia almeno pari a quello a tali beni e/o crediti attribuito ai fini della determinazione del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo. Va pertanto escluso che la specifica disciplina in ordine ai requisiti formali dettata dall’art. 2343 c.c. debba applicarsi in via analogica e/o estensiva anche alla valutazione di cui all’art. 2343 ter c.c., proprio perché scopo di quest’ultima norma è quello di semplificare il procedimento di valutazione dei conferimenti in natura in s.p.a., liberandolo dagli adempimenti di carattere formale. Richiedere asseverazione con giuramento e attestazione ex art. 2343, comma 1, c.c. significherebbe vanificare lo scopo della norma di riforma.