Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a.

Triveneto · L.A.12 · 9-2005

Altre forme di partecipazione - Obbligazioni convertibili

Massima

Salvo che gli obbligazionisti convertibili non abbiano autorizzato la modifica dei loro originari diritti con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415 c.c., in caso di fusione o scissione di s.p.a. il disposto dell’art. 2503 bis, ultimo comma, c.c., postula l’attribuzione di titoli aventi caratteristiche equivalenti a quelli originariamente spettanti nella società emittente.

Sotto il profilo economico l’equivalenza dipenderà dal rapporto di cambio e pertanto:

con particolare riguardo alla fusione per incorporazione, le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (per l’intero o almeno per il 90%) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda; con particolare riguardo alle scissioni, si potrà omettere (ai sensi dell’art. 2506 ter, comma 3, c.c.) la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., solo quando la scissione avvenga mediante la costituzione di una nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale tanto delle azioni, quanto delle obbligazioni convertibili (ciò a tutela dei diritti degli obbligazionisti). Quando, invece, il criterio di attribuzione delle obbligazioni convertibili non sia proporzionale, sarà sempre necessaria la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., e l’equivalenza economica dei diritti spettanti agli obbligazionisti dovrà essere garantita attraverso corrette determinazioni di nuovi rapporti di cambio per la conversione dei titoli.

Motivazione

Nelle fusioni e nelle scissioni di s.p.a., a garanzia dei portatori di obbligazioni convertibili, l’art. 2503 bis, ultimo comma, c.c. prevede il principio di equivalenza per i diritti spettanti ai portatori dei titoli, salvo che gli stessi obbligazionisti convertibili non ne abbiano autorizzato la modifica con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415 c.c.

Detto principio postula l’attribuzione ai portatori di obbligazioni convertibili di diritti che da un lato abbiano le medesime caratteristiche strutturali e funzionali di quelli originariamente spettanti nella società emittente, dall’altro abbiano un contenuto economico equivalente a quello originariamente spettante.

Sotto il profilo economico l’equivalenza si misura sul rapporto di cambio: la corretta determinazione del rapporto di cambio (o dei rapporti di cambio nelle ipotesi di scissione a favore di più beneficiarie) costituisce la garanzia della conservazione di detto valore. Pertanto, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. garantirà non solo la congruità del rapporto di cambio tra azioni, ma anche la congruità dell’eventuale concambio degli obbligazionisti convertibili.

Quanto sopra comporta alcune conseguenze pratiche sia in relazione alla fusione che in relazione alla scissione.

Con particolare riguardo alla fusione, il rapporto di cambio degli obbligazionisti convertibili dovrà essere corrispondentemente adeguato in proporzione al rapporto di cambio fissato per le azioni della società emittente.

A titolo di esempio: se un’obbligazione della “alfa s.p.a.” poteva essere convertita in 10 (dieci) azioni della medesima “alfa s.p.a.” e se, nel progetto di fusione, 5 (cinque) azioni della “alfa s.p.a.” vengono concambiate con 2 (due) azioni della incorporante “beta s.p.a.”, all’esito della fusione un’obbligazione della “alfa s.p.a.” dovrà poter essere convertibile in 4 (quattro) azioni della “beta s.p.a.”.

Per poter attuare poi le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. si dovrà aver riguardo non solo agli azionisti attuali, ma anche agli azionisti “potenziali”, quali sono gli attuali obbligazionisti convertibili che hanno diritto a divenire azionisti esercitando la facoltà di conversione a loro attribuita.

Consegue, che dette semplificazioni si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (rispettivamente per l’intero o almeno per il novanta per cento) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda.

Inoltre, il diritto di far acquistare le proprie azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (attribuito dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 2505 bis c.c.) dev’essere concesso non solo agli azionisti, ma anche agli obbligazionisti convertibili di minoranza. La determinazione del valore dovrà essere fatta in relazione al patrimonio della società emittente prima della fusione ed il diritto di exit potrà essere immediatamente esercitato dagli obbligazionisti (anche prima della scadenza del termine per la conversione).

Con riguardo alle scissioni, invece, si potrà omettere (ai sensi dell’art. 2506 ter, comma 3, c.c.) la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., solo quando la scissione avvenga mediante la costituzione di una nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale tanto delle azioni, quanto delle obbligazioni convertibili (ciò per tutela dei diritti degli obbligazionisti).

Quando, invece, il criterio di distribuzione delle obbligazioni convertibili non sia proporzionale, sarà sempre necessaria (salvo unanime rinuncia degli aventi diritto) la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., e l’equivalenza economica dei diritti spettanti agli obbligazionisti dovrà essere garantita attraverso corrette determinazioni di nuovi rapporti di cambio per la conversione dei titoli.

Norme collegate

Art. 2415Art. 2501-sexiesArt. 2503-bisArt. 2505Art. 2505-bisArt. 2506-ter