Esonero dalla relazione dell’esperto nella scissione
Triveneto · L.A.6 · 9-2004
Fusione e scissione - Fusione e scissione - deroghe al procedimento
Massima
In caso di scissione l’eventuale esonero deliberato dai soci e dai possessori di altri strumenti finanziari, ai sensi del comma 4 dell’art. 2506 ter c.c., di far redigere dall’organo amministrativo i documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 2506 ter c.c., può riguardare anche l’obbligo di far redigere la relazione dell’esperto o degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c.
Norme collegate
Art. 2501-sexiesArt. 2506-ter