Forma della vendita delle azioni al fine di liquidare il socio receduto o a seguito di riscattato

Triveneto · H.H.16 · 10-2025

Azioni e quote - Riscatto

Massima

Nell’ipotesi in cui la liquidazione del socio receduto avvenga tramite trasferimento delle azioni agli altri soci, agli obbligazionisti convertibili, a terzi o alla società emittente medesima ai sensi dell’art. 2437-quater c.c., nonché in quella di esercizio del diritto di riscatto ex art. 2437-sexies c.c., è necessario porre in essere un regolare trasferimento dei titoli nelle forme e con gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al loro regime di circolazione ai sensi dell’art. 2355 c.c.

Il soggetto legittimato a operare il trasferimento delle azioni è la società, tramite i suoi legali rappresentanti. Nell’ipotesi di riscatto la legittimazione della società è concorrente con quella del socio riscattato, poiché in detta fattispecie l’art. 2437-quater c.c. si applica in quanto compatibile (vedi anche orientamento H.H.17)

Norme collegate

Art. 2355Art. 2437Art. 2437-quaterArt. 2437-sexies

Massime collegate (1)