Forma dell’acquisto delle partecipazioni al fine di liquidare il socio recedente o gli eredi del socio defunto

Triveneto · I.H.15 · 9-2005

Recesso - Recesso in s.r.l.

Massima

Nell’ipotesi in cui la liquidazione del socio receduto, escluso o degli eredi del socio deceduto avvenga tramite acquisto da parte degli altri soci, o da un terzo da questi individuato, delle partecipazioni da liquidare è necessario porre in essere un regolare negozio di trasferimento nelle forme e con gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al loro regime di circolazione (tradizionale ex art. 2470 c.c., intermediato ex art. 100-ter T.U.F., dematerializzato ex art. 83-bis T.U.F.).

Il soggetto legittimato a operare il trasferimento delle partecipazioni è la società, cui sola grava l’obbligo di liquidazione, tramite i suoi legali rappresentanti, la quale ha conseguentemente il diritto di negoziare il prezzo in base alla situazione del mercato, definendolo in misura anche diversa rispetto al valore di liquidazione dovuto al socio receduto, escluso o agli eredi del socio deceduto.

Nel caso in cui le partecipazioni siano vendute ad un prezzo inferiore rispetto al valore di liquidazione dovuto la società ha l’onere di integrare la differenza con mezzi propri, come previsto dall’art. 2473 c.c. (realizzando in tale ipotesi una liquidazione con metodo “misto”), qualora invece siano vendute ad un prezzo superiore ha il diritto di trattenere la differenza.

Norme collegate

Art. 2470Art. 83-bis TUFArt. 100-ter TUFArt. 2473

Massime collegate (3)