Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata
Triveneto · R.A.4 · 9-2012
Tipi societari - S.r.l. semplificata
Massima
Il modello societario di s.r.l. semplificata può essere mutato solo in forza di una formale, espressa, delibera dei soci in tal senso, adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c. Stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, è infatti da ritenere che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mutamento.
È inoltre da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata costituisce un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, e non un tipo autonomo, essendo soggetta, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima.
A quanto sopra consegue che il mutamento del modello di s.r.l. semplificata in quello di s.r.l ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni.
Motivazione
Con la conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 avvenuta con la legge n. 98 del 9 agosto 2013 è stata profondamente modificata la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) di cui all’art. 2463 bis c.c. ed è stata abrogata la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) di cui all’art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. È stata inoltre contemporaneamente innovata, in sede di conversione del suddetto decreto, la disciplina del capitale sociale minimo della s.r.l. ordinaria.
Per effetto di tale novella si è così dato luogo ad un unico sottotipo della società a responsabilità limitata costituito dalla s.r.l.s. alla quale sono state equiparate per legge le società a responsabilità limitata a capitale ridotto costituite precedentemente in forza del decreto legge n. 83/2012 ora invece abrogato.
In sede di ridefinizione del modello della s.r.l.s. sono stati inseriti in tale sottotipo anche alcuni elementi che prima erano riservati alle s.r.l.c.r. ossia la possibilità di nominare quali amministratori della società anche soggetti che non siano suoi soci e l’abrogazione di ogni limite di età per i soci stessi, i quali devono tuttavia essere persone fisiche con esclusione, dunque, sempre delle persone giuridiche.
Quale forte elemento di novità rispetto al passato è stata, infine, introdotta in generale per la società a responsabilità limitata ordinaria la possibilità di adottare un capitale sociale inferiore ad Euro 10.000, a condizione che lo stesso sia pari ad almeno 1 Euro. In tal caso i conferimenti devono, tuttavia, necessariamente essere effettuati in denaro e devono essere interamente versati alle persone cui è affidata l’amministrazione della società.
Il capitale sociale inferiore all’originario limite di Euro 10.000 non costituisce, così, più un elemento di differenziazione tra la s.r.l.s. e la società a responsabilità limitata ordinaria, potendo anche quest’ultima avere un capitale inferiore al suddetto limite alla condizione sopra esposta, ossia il suo integrale versamento in denaro agli amministratori, analogamente a quanto previsto per la s.r.l.s. e in precedenza anche per la s.r.l.c.r., ora abrogata ed equiparata alla s.r.l.s.
Si può, pertanto, affermare, oggi con ancora maggiore certezza, che l’attuale società a responsabilità limitata semplificata rappresenti semplicemente un sottotipo di s.r.l., disciplinata dal Legislatore con particolare attenzione unicamente alla sua fase di start up.
Essa è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:
i soci possono essere solo persone fisiche sebbene senza più alcun limite di età; il capitale sociale deve essere inferiore ad Euro 10.000 ma pari almeno ad 1 Euro; i conferimenti possono essere fatti solo in denaro; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori della società all’atto della sua costituzione; la denominazione sociale deve contenere deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale, le cui clausole sono inderogabili; per quanto non disciplinato dallo schema ministeriale essa è disciplinata di default dalle disposizioni del codice previste per la società a responsabilità ordinaria.
Appare assolutamente evidente che gli elementi sopra schematizzati che caratterizzano la s.r.l.s. non siano tali da rendere la stessa un tipo sociale autonomo e distinto dalla società a responsabilità ordinaria, in quanto essa presenta requisiti che sono ora tutti comuni alla s.r.l. ordinaria, fatta eccezione per la denominazione sociale, che deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata. Tale elemento evidentemente non è però tale da caratterizzare un nuovo tipo sociale anzi è un’ulteriore conferma che trattasi sempre di una s.r.l. di più semplice e sintetica disciplina statutaria.
La stessa collocazione della sua disciplina nell’art. 2463 bis ovvero nella sezione I del capo VII del Libro V del codice civile, che regola appunto la società a responsabilità limitata, è inequivocabile prova che il Legislatore non abbia voluto dare vita con la s.r.l.s. ad alcun nuovo tipo di società distinto da quello della s.r.l., da cui essa mutua oggi invece in via sintetica e semplificata tutti i propri elementi costitutivi quale semplice sottotipo.
Il Legislatore ha, inoltre, stabilito, in sede di conversione del decreto legge n. 76/2013, che la s.r.l.s. deve essere costituita e disciplinata unicamente in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale (attualmente sempre l’originario decreto del Ministero della Giustizia n. 138/2012), senza possibilità alcuna da parte dei soci di apportare a detto schema standard modifiche od integrazioni, dichiarando espressamente che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Per quanto non espressamente disciplinato nel suddetto schema standard ministeriale si deve applicare la disciplina ordinaria della società a responsabilità limitata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c.
Da ciò deriva che elemento caratteristico della s.r.l.s. è il fatto di avere una disciplina statutaria standard ed inderogabile, fatta eccezione per le variabili ammesse dal solo modello ministeriale, quali la denominazione sociale, la sede, l’oggetto sociale, il numero dei soci e degli amministratori, l’ammontare del capitale sociale entro il limite minimo di Euro 1 e massimo di Euro 9.999.
Il rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c. alla disciplina ordinaria della s.r.l. determina che i soci, una volta costituita la società, per procedere alla modifica dell’atto costitutivo/statuto standard adottato in sede di costituzione debbano necessariamente rispettare il disposto dell’art. 2480 c.c., in quanto espressamente richiamato dal citato art. 2463 bis c.c., ovvero devono riunirsi in assemblea ai sensi dell’art. 2479 bis c.c. ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c. analogamente a quanto previsto per la s.r.l. ordinaria.
Le modifiche che i soci possono legittimamente deliberare possono essere di tre tipi:
possono riguardare gli elementi che lo schema standard tipizzato per decreto rimettono alla libera autonomia negoziale dei soci, quali ad esempio la denominazione sociale, l’oggetto sociale, il Comune della sede sociale; possono riguardare l’introduzione di clausole ulteriori e diverse rispetto a quelle stabilite nel modello standard tipizzato per decreto ministeriale ovvero l’adozione di un nuovo e completo testo di statuto analogamente a quanto possibile per la s.r.l. ordinaria; possono riguardare la trasformazione della società in altri tipi sociali diversi dalla società a responsabilità limitata, dando luogo ad una trasformazione omogenea, ovvero in altro ente, dando luogo ad una trasformazione eterogenea.
Orbene, le modifiche di cui al numero 1) non determinano evidentemente il venire meno del sottotipo della s.r.l.s., poiché in tal caso i soci si limitano a modificare elementi tipici e propri dello schema standard senza uscire così dai relativi limiti. Particolare attenzione dovrà essere prestata al mutamento della denominazione sociale, la quale dovrà sempre contenere l’indicazione di società responsabilità limitata semplificata, ai sensi del numero 2) del comma 2 dell’art. 2463 bis c.c. Il capitale sociale, invece, dovrà sempre essere fissato all’interno del limite minimo di Euro 1 e del limite massimo di Euro 9.999 e dovrà essere liberato solamente mediante conferimenti in denaro.
Per tali modifiche il Legislatore non ha, peraltro, previsto alcuna agevolazione in materia fiscale o degli onorari notarili e, conseguentemente, tale delibera è soggetta al regime fiscale e dei costi notarili ordinario.
Qualora, invece i soci intendano come nel caso sub numero 2) modificare gli elementi stabiliti in modo inderogabile dallo schema standard tipizzato per decreto ministeriale, adottando clausole ivi non contenute in deroga alla disciplina legale altrimenti applicabile per default ovvero adottare un testo nuovo e completo di statuto sociale ovvero modificare la denominazione sociale eliminando l’indicazione di società responsabilità limitata semplificata, ovvero aumentare il capitale sociale oltre il limite massimo di Euro 9.999, ovvero effettuare conferimenti in denaro, tali modifiche si ritengono del tutto legittime purché adottate nel rispetto della disciplina generale della s.r.l. ordinaria. Esse comportano, tuttavia, necessariamente l’abbandono del sottotipo della s.r.l.s ed il passaggio della società al tipo sovraordinato generale della s.r.l. ordinaria. Conseguentemente, anche la denominazione sociale dovrà essere sempre modificata attraverso l’eliminazione della parola “semplificata” dopo l’indicazione di società a responsabilità limitata.
Si sottolinea che tale passaggio dal sottotipo al tipo generale non è equiparabile ad una trasformazione in senso tecnico ai sensi degli articoli 2498 e segg. c.c., in quanto, come sopra già evidenziato, la s.r.l.s. non costituisce un tipo sociale diverso dalla s.r.l. ordinaria bensì semplicemente un suo sottotipo. Essa rappresenta, quindi, una semplice modifica statutaria disciplinata solo dal citato art. 2480 c.c.
Solo nel caso di cui alla lettera c) la delibera dei soci determina una trasformazione omogenea o eterogenea della società in senso tecnico disciplinata dagli articoli 2498 c.c. e seguenti, analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra società.