Formazione del capitale di s.t.p. - insussistenza di obblighi di conferimento d’opera da parte dei professionisti
Triveneto · Q.A.6 · 9-2013
Conferimenti - Conferimenti d'opera
Massima
Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro.
Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio). Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l’obbligo di eseguire l’incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento (tipiche o atipiche).
Motivazione
Corollario del precedente Orientamento Q.A.2 è che il rapporto in forza del quale il socio professionista esegue gli incarichi professionali conferiti alla società può essere inquadrato in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento all’interno del tipo prescelto per lo svolgimento dell’attività professionale in forma societaria. Ampia libertà è lasciata alle parti: ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. c) lo statuto deve contenere una disciplina dell’esecuzione dell’incarico professionale esclusivamente rivolta alla tutela dell’interesse pubblicistico immanente nella singola professione ordinistica costituente l’oggetto sociale della società e, quindi, sostanzialmente a garantire ai terzi contraenti che la prestazione professionale sarà resa da un professionista abilitato.
La norma non sembra imporre una disciplina statutaria delle modalità con cui la società si garantisca la prestazione professionale che il socio eseguirà nei confronti dell’utente, il cui incarico è dato direttamente alla società. Naturalmente, ove statutariamente si voglia disciplinare anche tale aspetto organizzativo interno, dovranno essere rispettate le normative inderogabili del tipo prescelto, così non potrà, ad esempio, effettuarsi un conferimento d’opera ove la s.t.p. sia costituita in forma di s.p.a. Del resto, l’inquadramento statutario del rapporto sottostante tra società e socio professionista diretto a disciplinare l’esecuzione dell’incarico professionale rimane libero e, quindi, potrà sostanziarsi oltreché in un conferimento, anche in altre forme compatibili con il tipo: saranno utilizzabili, così, in caso di s.p.a. gli strumenti delle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., gli strumenti finanziari con apporto da parte dei soci di opera o servizi ex art. 2346 ultimo comma, c.c., fino all’inquadramento nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto delle normative vigenti.