Forme della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato nelle società di persone
Triveneto · P.A.11 · 9-2009
Procedure concorsuali - Concordato
Massima
Nelle società di persone la decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato non deve necessariamente risultare da verbale redatto da notaio e depositato ed iscritto nel registro imprese a norma dell’art. 2436 c.c.
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall. [successivamente sostituito dall’art. 265 CCIII, n.d.r.], nella parte in cui impone l’intervento del notaio per la verbalizzazione sia delle “decisioni” che delle “deliberazioni”, appare infatti unicamente volta a chiarire che, con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 del detto art. 152 legge fall. (società di capitali), la forma notarile è necessaria in ogni caso: decisione assunta in forma collegiale, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ovvero decisione assunta in forma non collegiale.
[a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 120-bis CCIII, il principio espresso nella presente massima non trova più applicazione, essendo previsto che la decisione sia soggetta a iscrizione (e controllo) ex art. 2436 c.c. n.d.r.]
Motivazione
L’orientamento in commento è volto a risolvere la questione posta da una possibile lettura della disposizione di cui all’art. 152, comma 3, legge fall., che renda applicabile alle società di persone gli obblighi di forma previsti per le società di capitali, poiché l’inciso “di cui alla lett. b) del comma 2” potrebbe riferirsi esclusivamente al sostantivo “deliberazione”, e quindi all’ipotesi di cui al comma 2 di detto articolo (società di capitali), mentre il sostantivo “decisione” potrebbe riferirsi alle sole ipotesi di cui alla lettera a) di detto comma 2 (e quindi alle società di persone).
Detta lettura, per quanto sostenibile, non può tuttavia essere condivisa, poiché, oltre ad essere apparentemente macchinosa, disattende il principio in base al quale per le società di persone la pubblicità nel registro imprese ha valore di mera “pubblicità notizia”.