Formulazione delle clausole relative ai maggiori termini per l’approvazione del bilancio
Triveneto · H.B.3 · 9-2004
Approvazione del bilancio - In generale
Massima
La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c.
Norme collegate
Art. 2364Art. 2424Art. 2479-bis