Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2505-quater c.c.
Triveneto · L.B.5 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione con indebitamento
Massima
Nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’art. 2501-bis c.c. non è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 2501-sexies c.c., come consentito dall’art. 2505 quater c.c., nella parte in cui detta relazione deve contenere le attestazioni di cui all’art. 2501-bis, comma 4, c.c.
Norme collegate
Art. 2505-quaterArt. D.Lgs. 2009 n. 147Art. 2501-sexiesArt. 2501-bis