Fusione inversa semplificata

Triveneto · L.A.5 · 9-2004

Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione

Massima

La procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nell’ipotesi cioè in cui l’incorporante sia interamente posseduta dall’incorporata.

Motivazione

Si ha una fusione inversa ogniqualvolta la società controllata (che di norma è la società cd. “operativa”) incorpori la società controllante (che di norma è la società cd “finanziaria di partecipazione”).

È assai frequente nella prassi il ricorso alla “fusione inversa”, al fine di non creare alcun tipo di problematica di ordine contrattuale e/o di mercato alla società incorporante (la controllata) che di norma, come sopra ricordato, è la società che opera sul mercato, e che inoltre è l’intestataria delle posizioni giuridiche, fiscali, nonché delle autorizzazioni necessarie alla attività produttiva, mentre la incorporata (la controllante) normalmente svolge unicamente una attività di holding, limitata alla gestione della partecipazione.

La procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c. si ritiene applicabile anche nel caso della fusione inversa qualora l’incorporante (controllata) sia interamente posseduta dall’incorporata (controllante).

Infatti, in questa fattispecie di fusione inversa ai soci della incorporata (controllante), a fronte dell’annullamento delle quote e/o azioni dagli stessi possedute, vengono attribuite tutte le quote e/o azioni rappresentanti l’intero capitale sociale dell’incorporante (controllata), e ciò nelle stesse proporzioni cui partecipavano al capitale della incorporata al momento in cui la fusione ha effetto, per cui se ne determina una naturale automatica congruità del rapporto di cambio.

A seguito dell’incorporazione, infatti, rimane immutata la compagine sociale di riferimento e le relative percentuali di partecipazione.

Si pensi alla seguente fattispecie:

ALFA s.r.l. ha due soci: Primo 60% Secondo 40%; BETA s.p.a. è interamente posseduta da ALFA s.r.l; BETA s.p.a. (controllata) incorpora la propria controllante ALFA s.r.l.

Le azioni di BETA s.p.a. (incorporante) rimangono “senza” titolare per effetto della fusione, in quanto ALFA s.r.l., che le possiede interamente, si estingue e cesserà di esistere proprio per effetto della fusione.

Le azioni di BETA s.p.a., già interamente possedute dall’incorporata ALFA s.r.l., vengono pertanto attribuite ai soci di ALFA s.r.l. nelle medesime proporzioni cui gli stessi partecipavano al capitale di ALFA s.r.l. (Primo 60% e Secondo 40%).

Primo e Secondo, che prima detenevano, direttamente, il 60% ed il 40% di ALFA s.r.l. e, indirettamente, per tramite di questa società, anche il 60% ed il 40% di BETA s.p.a., ora vengono a detenere, nelle stesse proporzioni, direttamente tutte le azioni di “BETA s.p.a” (che vedrà incrementato il proprio patrimonio con quello di ALFA s.r.l.).

Sotto il profilo economico pertanto i rapporti tra Primo e Secondo rimangono assolutamente invariati e si determina così una naturale congruità del rapporto di cambio che giustifica quindi l’adozione della procedura semplificata. Conseguentemente non troveranno applicazione, nel caso di specie, le disposizioni degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies c.c., per cui non saranno necessarie né la predisposizione della relazione degli amministratori di cui al suddetto art. 2501 quinquies c.c., né la redazione della relazione degli esperti di cui al suddetto art. 2501 sexies c.c.

Norme collegate

Art. 2357-bisArt. 2505

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